Detenzione di arma modificata: dolo e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. I n. 1020 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un’arma conserva rilevanza penale quando l’arma non sia inidonea in modo assoluto all’impiego, cioè quando, per imperfezioni o anomalie agevolmente rimovibili, possa in concreto essere utilizzata. La sola inefficienza attuale non esclude la sussistenza del reato, poiché il bene tutelato è la situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica incolumità. L’errore di fatto sull’inefficienza dell’arma ha efficacia scriminante, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., solo quando attiene alla completezza dell’arma e ne interessa ogni parte essenziale, non quando riguarda un difetto di funzionamento. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi della personalità, ma richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 13 giugno 2024, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Vasto al ricorrente per i reati di cui agli art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 cod. pen. e 697 cod. pen. L’arma, una pistola a salve modificata artigianalmente mediante ablazione parziale della canna e adattamento di una canna metallica, era stata rinvenuta in una intercapedine dell’abitazione unitamente a quattro cartucce.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su due profili: l’insussistenza dell’elemento soggettivo, per avere il ricorrente maturato un errore di fatto sull’efficienza dell’arma, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha ricordato che, perché possa escludersi la rilevanza penale del possesso, occorre che l’arma sia inidonea in modo assoluto all’impiego, non potendo avere rilievo la sola inefficienza attuale. Poiché la perizia balistica aveva accertato che l’arma, pur in cattivo stato di conservazione, era funzionante e riparabile con ordinaria manutenzione, correttamente i giudici di merito avevano ritenuto integrato il reato.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha osservato che l’esito negativo della prova di sparo non poteva fondare un errore scriminante: il ricorrente si era convinto dell’inefficienza attuale dell’arma, non della sua totale e irrimediabile inidoneità. L’occultamento della pistola e del munizionamento in una intercapedine dimostrava la consapevolezza dell’illiceità della condotta e l’intenzione di restituire efficienza all’arma.
La Corte ha ribadito il principio per cui l’errore di fatto sull’inefficienza dell’arma ha efficacia scriminante, ex art. 47 cod. pen., solo quando attiene alla completezza dell’arma in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un semplice difetto di funzionamento. Nel caso concreto, il ricorrente avrebbe dovuto disfarsi dell’arma se realmente convinto di detenere un rottame, mentre la scelta di occultarla confermava la piena consapevolezza dell’illiceità.
Infine, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. I due precedenti penali del ricorrente, per spaccio di stupefacenti e usura, denotavano una personalità negativa; la stabile attività lavorativa era stata valutata come circostanza neutra. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.