Inammissibile l’appello ex art. 348-ter, il ricorso tardivo decorre dalla comunicazione (Cass. civ. Sez. III n. 18504 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per impugnare con ricorso per cassazione l’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. decorre dalla comunicazione dell’ordinanza stessa o, se anteriore, dalla sua notificazione. Il dies a quo coincide dunque con il primo degli eventi idonei a rendere edotta la parte, secondo il principio di scissione soggettiva degli effetti dell’impugnazione. Ne consegue che il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e va dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con sentenza, rigettava l’opposizione proposta da una società e da altri soggetti avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di factoring. La società opponente e la ricorrente proponevano appello; resisteva la controricorrente.

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., dichiarava inammissibile l’appello. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui la controricorrente ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva che il ricorso ha per presupposto l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. Le stesse ricorrenti, nell’esporre i fatti di causa, ammettono che l’ordinanza è stata depositata e comunicata dalla cancelleria alle parti.

Il punto decisivo è il decorso del termine. Il terzo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ. configura i sessanta giorni per impugnare individuando il dies a quo nella comunicazione o, se anteriore, nella notificazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.

Poiché il ricorso risulta notificato in data successiva alla scadenza di tale termine, esso è tardivo. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 25513/2016, che hanno chiarito il criterio di decorrenza del termine in presenza di comunicazione e notificazione dell’ordinanza.

La rilevata tardività assorbe ogni altro profilo di doglianza. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato nella misura ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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