Rinuncia agli atti e contributo unificato non richiedono doppio versamento (Cass. civ. Sez. I n. 2728 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la rinuncia agli atti presentata dalla parte ricorrente, con adesione dei controricorrenti, determina l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. Il pagamento del doppio contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non è dovuto quando l’inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta per effetto della rinuncia. La ratio della norma sanzionatoria risiede nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché il meccanismo si applica alla sola inammissibilità originaria del gravame e non a quella sopravvenuta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, venendo rigettata dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 1621/2020. Quest’ultima aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando la società al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei controricorrenti, quantificato in una percentuale del danno patrimoniale liquidato.
Avverso tale pronuncia la società aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, cui i controricorrenti avevano resistito. Con atto depositato nel gennaio 2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, agli atti e all’azione, con compensazione delle spese; tutti i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte, chiamata a dichiarare l’estinzione del giudizio e a verificare la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, in ragione della rinuncia agli atti, ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Diventa pertanto superfluo esaminare i contenuti dei motivi di ricorso e delle deduzioni della controricorrente, poiché la rinuncia preclude ogni valutazione di merito sul gravame.
Il giudizio viene quindi dichiarato estinto ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., con spese compensate tra le parti.
Il passaggio centrale riguarda il contributo unificato. La Corte esclude che debba disporsi il pagamento del doppio contributo. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo.
La ratio di tale meccanismo sanzionatorio è individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Su questa base la Corte afferma che la sanzione opera per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta, richiamando a sostegno Cass. n. 13636 del 2015 e Cass. n. 25485 del 2018.
Ne consegue che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo. Il dispositivo conferma l’estinzione del giudizio con spese compensate.
Nota della Redazione
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