Procura speciale per il giudizio di legittimità: improcedibile il ricorso fondato sulla procura rilasciata in appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 11482 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il giudizio di cassazione, ex art. 365 cod. proc. civ., deve essere conferita in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e deve specificamente riferirsi al giudizio di legittimità: è, pertanto, inidonea la procura rilasciata in calce all’atto di appello ovvero con atto separato anteriore alla decisione da impugnare. Il ricorso proposto sulla base di tale procura è improcedibile, non essendo ammessa sanatoria mediante rinvio ex art. 182 cod. proc. civ., atteso che la norma richiede che la procura venga ad esistenza prima della proposizione del ricorso. Il ricorso incidentale tardivo, depositato oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva parzialmente accolto il gravame proposto da una banca avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, la quale, revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un Comune, aveva accertato l’avvenuto pagamento parziale e la compensazione di ulteriori debiti. Il giudice d’appello, ritenuta la validità delle notifiche delle cessioni dei crediti, condannava l’ente al pagamento di una residua somma capitale e degli interessi moratori.
Avverso tale pronuncia la banca proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, deducendo la violazione del d.lgs. n. 231/2002, l’erronea valutazione in punto di interessi e spese di recupero e l’errata applicazione del principio di soccombenza. Il Comune resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che il ricorso principale è improcedibile, poiché il difensore non ha prodotto una valida procura speciale per il giudizio di legittimità, avendo fatto riferimento, nell’intestazione del ricorso, alla procura redatta in calce all’atto di appello, senza depositare un nuovo mandato per il giudizio di cassazione.
La Corte precisa che il requisito di specialità della procura, di cui all’art. 365 cod. proc. civ., implica che essa riguardi specificamente il giudizio di legittimità, sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Non può qualificarsi come speciale la procura rilasciata in data anteriore alla pubblicazione della decisione da impugnare, perché difetta lo specifico riferimento al giudizio di cassazione. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il ricorso proposto sulla base di tale procura sia inammissibile e che non sia possibile una sanatoria mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., poiché l’applicazione di tale norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, che richiede l’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità e che la stessa venga ad esistenza prima della proposizione del ricorso.
La Corte esclude che alla carenza possa sopperire il documento allegato con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., trattandosi di un incarico professionale, atto distinto dalla procura, e comunque privo della autenticazione della sottoscrizione del cliente da parte del difensore.
In via ad abundantiam, la Corte rileva che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, poiché la ricorrente si limita a riproporre le tesi già svolte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, risolvendosi le censure in un “non motivo”. Riguardo al ricorso incidentale, la Corte ne dichiara l’inefficacia ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., essendo stato depositato oltre il termine lungo di cui all’art. 370 cod. proc. civ., con la conseguente condanna della sola parte ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso
- Art. 370 c.p.c. – Controricorso
- Art. 378 c.p.c. – Deposito di memorie). 173