Appello incidente riproposto con richiamo alle difese di primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 30931 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dei motivi di appello, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., non impone particolari rigorismi formali: è sufficiente che siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’impugnazione, in modo che il giudice possa individuare il contenuto e la portata delle censure. La declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale è illegittima quando, per effetto della sua formulazione, risulti impedito lo scrutinio delle censure rivolte avverso la pronuncia di primo grado. Le norme processuali vanno interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito, restando gli esiti abortivi del processo ipotesi residuale.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio il proprio procuratore generale e la di lui coniuge, chiedendo l’annullamento per conflitto di interessi di due vendite immobiliari: la prima conclusa dal rappresentante in favore di se stesso, la seconda in favore della moglie. Il Tribunale adito disponeva l’annullamento della sola vendita del 5 giugno 2000, rigettando la domanda relativa alla vendita del 15 febbraio 2001.

La Corte d’appello, in parziale riforma, annullava anche la seconda vendita e dichiarava inammissibile l’appello incidentale per difetto di critica alla motivazione della sentenza impugnata. Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, disattendendole: il ricorso rispetta il principio di autosufficienza e consente di ricollegare i motivi alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Nel merito del primo motivo, qualificato come errore in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i giudici di legittimità ricordano che, in presenza di errores in procedendo, la Corte diviene giudice del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti. Tale esame presuppone però l’ammissibilità del motivo; solo accertata questa, se ne valuta la fondatezza.

Nel caso di specie il motivo è completo: indica le difese svolte nella comparsa di costituzione in appello, dove gli appellati avevano ribadito la validità delle vendite, l’assenza di conflitto di interessi, la congruità dei prezzi e avevano reiterato le richieste istruttorie. Sussistevano dunque sufficienti elementi di critica avverso la pronuncia di annullamento della vendita del 5 giugno 2000.

La Corte richiama la natura dell’appello come revisio prioris instantiae, a devoluzione piena, non limitata al controllo di vizi specifici. Il principio di specificità non esige rigore di forme: basta che siano indicati i punti e i capi e le ragioni della richiesta riforma, anche in forma succinta, richiamando i precedenti Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017.

La declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale, osserva la Corte, ha impedito lo scrutinio delle censure avverso l’annullamento della vendita del 5 giugno 2000. Richiamando la regola per cui le norme processuali vanno lette in senso favorevole alla decisione di merito e il principio di proporzionalità nell’accesso al giudice, il primo motivo è accolto.

Il secondo motivo, sulla mancata ammissione della prova testimoniale, è respinto: la parte che non veda accolte le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle specificamente alla precisazione delle conclusioni; il richiamo generico agli atti difensivi, smentito dal contegno processuale successivo, non vale a superare la presunzione di abbandono della prova. Il terzo motivo, sulla valutazione del conflitto di interessi, è infondato: la Corte d’appello ha comparato le due consulenze tecniche e ha motivato in modo esente da vizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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