Inammissibile il ricorso che non si correla alla ratio decidendi della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 1645 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di correlazione con la ratio decidendi, il motivo di ricorso che censuri la sentenza impugnata estrapolando singoli passi della motivazione, anziché valutarla nel suo complesso. Gli atti giudiziari vanno interpretati e qualificati esaminandoli unitariamente. La compensazione delle spese per reciproca soccombenza è legittima quando il giudice d’appello, riformando la sentenza di primo grado, applica l’art. 336 c.p.c. e caduca le statuizioni sulle spese, sempre che la relativa ratio non venga specificamente censurata. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è integrato dalla mancata considerazione di elementi istruttori che rappresentano fatti già comunque valutati. Il ricorso incidentale tardivo, ammesso dall’art. 334 c.p.c., perde ogni efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Una società aveva concesso in comodato un fondo di circa 94 ettari a una società agricola. Chiesta la restituzione, il fondo risultava ancora occupato da un terzo, che intervenne in giudizio deducendo l’esistenza di un contratto di soccida stipulato oralmente nel 1986 e il proprio diritto a permanere nel possesso dei terreni.

Il giudizio fu riassunto davanti alla Sezione Specializzata Agraria e definito in primo grado con il rigetto delle domande del terzo e la condanna al rilascio dei fondi. La Corte d’appello accolse in parte il gravame, ritenendo dimostrata la soccida e quantificando in favore del terzo il 50% degli utili non divisi. La sentenza fu impugnata per cassazione dalla comodante, in via principale, e dalla società agricola, in via incidentale; il terzo propose ricorso incidentale e resistette con controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo della comodante, che censura la compensazione delle spese. Rileva che la Corte d’appello ha ritenuto dimostrata la detenzione legittima dei fondi da parte del terzo in forza di un titolo opponibile alla comodante, con conseguente soccombenza virtuale di quest’ultima su almeno due questioni. La ratio reale è dunque la reciproca soccombenza, e poiché la riforma in appello ha comportato ope legis, ex art. 336 c.p.c., la caducazione delle statuizioni sulle spese di primo grado, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. per non correlazione con la motivazione effettiva.

Quanto ai motivi della società agricola, la Corte ne dichiara l’inammissibilità sotto plurimi profili. Il primo motivo, che prospetta una contraddittorietà della sentenza, muove da un erroneo presupposto interpretativo: la Corte d’appello ha ragionato sul fatto che solo una delle tre parti aveva validamente disconosciuto i documenti, ma non era destinataria di domande.

Le censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili perché investono il merito del giudizio di fatto. La Corte richiama il principio secondo cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice dichiari di non osservare la regola o giudichi su prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca maggior forza a talune prove. Analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. sussiste solo se il giudice attribuisca pubblica fede a una prova priva o valuti con prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata (Sez. III n. 11892 del 2016; Sez. Un. n. 16598 del 2016).

La censura relativa agli artt. 214 e 215 c.p.c. è inammissibile per violazione degli oneri di indicazione e allegazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., come precisati da Sez. Un. n. 22726 del 2011, e perché non correlata alla ratio: una contestazione generica non fa sorgere l’onere di istanza di verificazione.

Anche il motivo sull’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile, perché gli elementi istruttori non sono fatti ma semmai li rappresentano, secondo Sez. Un. n. 8053 del 2014. Infine, il ricorso incidentale del terzo è dichiarato inefficace: notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., e non applicandosi la sospensione feriale alle controversie agrarie, esso è tardivo e, ex art. 334 c.p.c., perde ogni efficacia essendo i ricorsi principali inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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