Esenzione TARSU per superficie con rifiuti speciali esclusivi (Cass. civ. Sez. V n. 21146 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, l’esclusione dalla tassa prevista dall’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 opera esclusivamente per quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali. L’inciso «di regola» indica l’ordinarietà della formazione del rifiuto e non equivale a «non esclusivamente» o «in misura prevalente»: il criterio della prevalenza e della continuità appartiene al diverso regime della TARI di cui all’art. 1, comma 649, legge 27 dicembre 2013, n. 147. La pacifica produzione di imballaggi terziari non legittima la detassazione dell’intera superficie del locale quando vi si formino anche rifiuti assimilati agli urbani. La riduzione della tassa prevista dal regolamento comunale a favore dei produttori di imballaggi terziari non confligge con la norma statale, perseguendo la medesima finalità con diverso modello operativo.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto della domanda di esenzione dalla TARSU per l’anno di imposta 2011, relativa a un magazzino di lavorazione e stoccaggio di plichi di merce autotrasportata.

La contribuente aveva chiesto la detassazione totale dell’immobile, sostenendo che nel locale si producevano esclusivamente imballaggi terziari, avviati a recupero in proprio. Il Comune si costituiva con controricorso e chiedeva il rigetto dell’impugnazione, eccependo anche il giudicato formatosi su precedenti pronunce relative ad annualità pregresse.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’istanza di riunione e l’eccezione di giudicato, respinta sul rilievo che il vincolo dell’art. 2909 cod. civ. non copre le questioni giuridiche. L’attività interpretativa del giudice, consustanziale alla funzione giurisdizionale, non può limitare l’esegesi di altro giudice: il nostro ordinamento non conosce il principio dello stare decisis.

Nel merito, i primi quattro motivi sono esaminati unitariamente. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’esclusione riguarda «la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali» (Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass. Sez. I, 23 gennaio 2024, n. 2268). L’inciso «di regola» esprime l’abitualità della formazione del rifiuto e non introduce un criterio quantitativo. La Corte distingue nettamente il regime TARSU da quello TARI, dove l’esenzione presuppone la formazione dei rifiuti speciali in via continuativa e prevalente.

Ne consegue che la produzione di imballaggi terziari, accompagnata dalla formazione di rifiuti assimilati, non giustifica la detassazione totale, ma solo la riduzione della superficie tassabile. Quanto all’art. 20-bis del regolamento comunale, che prevede una riduzione fino all’80% del tributo per i produttori di imballaggi terziari, la Corte esclude il contrasto con l’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e con l’art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152/2006: la disposizione regolamentare persegue la medesima finalità della norma primaria, non gravando il contribuente che smaltisce in proprio i rifiuti speciali.

La quinta censura è dichiarata inammissibile: l’errore di fatto dedotto come supposizione di circostanza incontrastabilmente esclusa avrebbe dovuto essere fatto valere con la revocazione ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., secondo il principio ribadito dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Sono inoltre disattese le questioni di legittimità costituzionale e di contrasto con le norme europee, nonché la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ricorrendo dubbi interpretativi. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese e all’integrazione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *