Accettazione difforme e nullità delle clausole nel contratto agrario (Cass. civ. Sez. III n. 1749 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accettazione difforme dalla proposta contrattuale impedisce la conclusione del contratto, anche quando la proposta contenga clausole asseritamente nulle per contrarietà alla legge: l’oblato che intenda beneficiare del contratto deve accettare la proposta, potendo far valere l’azione o l’eccezione di nullità solo dopo la stipula. Ne consegue che, se nessun contratto si è perfezionato, è vano invocare la sostituzione automatica di clausole ai sensi dell’art. 1339 c.c. Quanto ai contratti agrari, ai fini della validità degli accordi in deroga alle norme vigenti, l’art. 45 della legge n. 203 del 1982 non richiede che l’assistenza delle organizzazioni sindacali operi sin dalla fase preliminare delle trattative, essendo sufficiente che i rappresentanti di categoria assistano le parti nella fase di sottoscrizione dell’accordo.

Il Fatto

Il Comune, proprietario di un fondo agricolo concesso in affitto, intimò nel 2018 lo sfratto per morosità all’affittuaria. Il Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, convalidò lo sfratto e, in sede di opposizione, rigettò la domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, ravvisando un comportamento contraddittorio del Comune.

La Corte d’appello, Sezione Specializzata Agraria, rigettò l’appello principale dell’affittuaria e accolse quello incidentale dell’ente. Qualificò il contratto proposto come contratto agrario tipico, ma escluse che la prelazione fosse stata validamente esercitata, avendo la conduttrice accettato a condizioni diverse da quelle offerte. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 45 e 58 della legge n. 203 del 1982.

La Motivazione della Corte

La ricorrente torna a sostenere che la proposta conteneva patti in deroga alla legge n. 203 del 1982, non concordati con le organizzazioni sindacali, e che pertanto sarebbe stata legittima l’accettazione alle condizioni di legge, da cui sarebbe scaturita la conclusione del contratto.

La Corte respinge l’istanza di discussione in pubblica udienza, sul duplice rilievo della manifesta infondatezza del motivo e della circostanza che la questione di diritto ha già ricevuto risposta nella giurisprudenza di legittimità.

Sul merito, il principio è netto: una accettazione difforme dalla proposta impedisce la conclusione del contratto. Nulla rileva che la proposta contenga clausole in tesi nulle: l’oblato deve accettare la proposta per beneficiare del contratto, salvo far valere l’azione o l’eccezione di nullità dopo la stipula. L’accettazione non conforme, per contro, preclude la formazione del contratto e rende vano il richiamo alla sostituzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c.

Quanto all’assistenza sindacale, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, ai fini della validità degli accordi in deroga, «non è necessario che l’assistenza operi sin dalla fase preliminare delle trattative, potendo i rappresentanti di categoria assistere le parti anche soltanto nella fase di sottoscrizione dell’accordo» (Sez. 3 n. 18055 del 26.11.2003, Rv. 568485). L’art. 45 della legge n. 203 del 1982 limita dunque la partecipazione delle organizzazioni alla fase finale della stipula.

Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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