Responsabilità erariale del Presidente della Giunta per progetto sanitario non concertato (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 42 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, l’organo politico di vertice della Regione e il dirigente preposto alla gestione del progetto rispondono per le condotte commissive e omissive che abbiano concorso a cagionare il pregiudizio, quando l’insuccesso dell’iniziativa era prevedibile ed evitabile. Il vertice politico che assume autonomamente l’iniziativa, impegnando l’ente a fronte di una spesa rilevante senza adeguata istruttoria né studio di fattibilità, e che resti inerte dinanzi alle criticità segnalate, integra colpa grave ai limiti del dolo. Il dirigente che, pur conoscendo ab origine l’ostacolo, ometta di attivarsi e di sollecitare la componente politica viola i doveri del proprio ufficio. Il danno patrimoniale indiretto derivante dalla soccombenza in giudizio si atteggia a danno concreto e attuale solo con l’effettivo pagamento della somma, che ne segna il dies a quo della prescrizione. Concorrendo condotte ascrivibili a soggetti non convenuti, il giudice applica l’imputazione virtuale e ridetermina la minor somma posta a carico dei convenuti.

Il Fatto

La Regione stipulava un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il monitoraggio e la validazione della spesa farmaceutica mediante tecnologie innovative. La Giunta affidava poi a una società in house la realizzazione del sistema, individuando una dirigente quale responsabile della gestione, della verifica e del controllo delle attività in convenzione; la società committente stipulava un contratto di appalto con il fornitore della infrastruttura e delle validatrici.

Il sistema fu collaudato e messo a disposizione, ma non entrò mai in funzione per la mancata adesione dei farmacisti, rimasti estranei agli accordi e alla pretesa di un compenso per ogni ricetta processata. Il contenzioso civile si concluse con la condanna della Regione al risarcimento in favore della società appaltatrice, per complessivi 1.033.419,10 euro. La Procura agiva quindi per la quota residua di 335.000,00 euro nei confronti del Presidente pro tempore della Giunta e della dirigente, proponendo una ripartizione dell’addebito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. L’atto di citazione è tempestivo, perché il termine di centoventi giorni dell’art. 67, quinto comma, c.g.c. decorre dal perfezionamento della notificazione dell’invito a dedurre nei confronti dell’ultimo invitato. È infondata l’eccezione di nullità per mancanza di notizia di danno, poiché la Procura può acquisire una specifica e concreta notizia nel corso di una istruttoria già legittimamente aperta, purché le nuove acquisizioni non impongano un nuovo invito a dedurre. Destituita di fondamento è anche l’eccezione fondata sull’art. 87 c.g.c., non richiedendosi piena corrispondenza tra invito a dedurre e citazione e potendo il pubblico ministero esprimere le proprie valutazioni anche in modo sintetico e implicito.

Le eccezioni di prescrizione sono parimenti respinte. Nel danno patrimoniale indiretto l’esordio del termine coincide con la diminuzione patrimoniale dell’ente, che diviene irreversibile soltanto con l’effettivo pagamento. Il pagamento dell’ultima quota è avvenuto con mandato del 5 luglio 2016, mentre gli inviti a dedurre sono stati notificati nel 2021: il richiamo è alle Sezioni Riunite n. 14/QM/2011 e alla giurisprudenza successiva, dovendosi escludere la tesi della pregiudiziale civile.

Nel merito, la Corte ribadisce l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile, pur potendo utilizzarne le risultanze come elementi di prova. Il danno deriva dalla soccombenza della Regione nel giudizio promosso dalla società appaltatrice, e le sentenze civili hanno accertato l’inadempimento regionale, per non aver preventivato e garantito la partecipazione dei farmacisti, condizione essenziale del progetto.

Quanto al vertice politico, la Corte valorizza la sequenza degli atti: la segnalazione della società in house, la nota di manifestazione di interesse al Ministero in assenza di previa deliberazione di Giunta, la sottoscrizione del protocollo dopo pochi giorni, impegnando l’ente per oltre 25 milioni di euro, e il voto favorevole alle deliberazioni di Giunta. Manca una seria istruttoria e uno studio di fattibilità. L’organo politico che si ingerisca nell’attività amministrativa o che, conoscendo l’inadempienza dell’apparato, non attivi i propri poteri per rimediarvi, è responsabile. Il convenuto ignorò le sollecitazioni provenienti dalla società in house e dal fornitore, omettendo di attivare il modello partecipativo previsto dal d.p.R. n. 371/1998.

Analoga responsabilità è affermata per la dirigente, il cui ruolo non fu marginale: la struttura da lei diretta istruì le proposte di deliberazione e la stessa appose la firma di legittimità, senza che fosse nominato un diverso responsabile del procedimento. Ella conosceva ab origine l’ostacolo dell’indesponibilità dei farmacisti, come ammesso nella nota del settembre 2010, ma solo con colpevole ritardo sollecitò il coinvolgimento della componente politica. La condotta integra colpa grave per violazione dei doveri di servizio.

In parziale accoglimento delle difese, la Corte applica l’art. 83, secondo comma, c.g.c. e scomputa le quote riferibili a soggetti non convenuti. Ripartito il danno di 335.000,00 euro tra fase propulsiva e fase esecutiva, condanna il Presidente al pagamento di 75.375,00 euro e la dirigente a 15.000,00 euro, con interessi legali dalla pubblicazione e spese di giudizio a carico solidale dei convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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