Danno erariale del dirigente infedele e criteri di quantificazione del danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. II App. n. 101 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno erariale ha natura risarcitoria e non sanzionatoria, sicché il suo cumulo con il processo penale per gli stessi fatti non integra violazione del ne bis in idem, ove difetti l’identità strutturale richiesta dai criteri Engel. Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico del pubblico dipendente infedele rientra nel danno da disservizio, nella sua accezione di esercizio illecito di pubbliche funzioni, con funzioni “desostanziate” e solo “apparenti”. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione non sussiste in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni, ed è quantificato equitativamente ex art. 1226 cod. civ. quando i fatti precedano l’entrata in vigore della legge n. 190/2012, non trovando applicazione il criterio del doppio tangentizio.

Il Fatto

Un dirigente del Servizio Lavori Pubblici di un Comune toscano è stato condannato, in sede contabile, al risarcimento del danno erariale per plurimi episodi di corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico e concussione, accertati in sede penale. Il danno liquidato in primo grado comprendeva la lesione del nesso sinallagmatico, il danno da disservizio e il danno all’immagine, quantificato col criterio del doppio tangentizio.

Il dirigente ha appellato la decisione, censurando il difetto di giurisdizione, la violazione del ne bis in idem, l’erronea reiezione dell’eccezione di prescrizione, la sussistenza e quantificazione delle singole voci di danno. La Procura generale ha resistito, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta anzitutto l’eccezione di bis in idem, ricostruendo i criteri Engel elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e la lettura sostanzialistica inaugurata da Grande Stevens. Il processo contabile, osserva la Corte, non è conseguenza del procedimento penale: trae origine dall’illecito erariale, causa petendi della responsabilità amministrativa, mentre la pendenza penale è mera occasione per l’emersione dei fatti. L’azione contabile segue un rito modellato su quello civile e persegue una finalità risarcitoria, senza carattere stricto sensu afflittivo.

Sul difetto di giurisdizione, la Corte conferma che il danno da lesione del rapporto sinallagmatico appartiene al genus del danno da disservizio, nella figura dell’esercizio illecito di pubbliche funzioni. Il dipendente che piega la propria funzione a interessi egoistici interrompe il rapporto di immedesimazione organica: la prestazione è resa ma “desostanziata”, e il disservizio è accertato secondo i canoni tipici della funzione, non dell’efficienza. La giurisdizione contabile sussiste tutte le volte in cui il danno matura nel rapporto di servizio, a nulla rilevando la buona produttività complessiva del dirigente, già considerata in primo grado attraverso la riduzione equitativa del 50%.

La Corte respinge poi l’eccezione di prescrizione: alla costituzione di parte civile del Comune nel processo penale va riconosciuta efficacia interruttivo-sospensiva, poiché il danno erariale e la pretesa risarcitoria sono unici. Per il danno all’immagine, la prescrizione è ancorata, ratione temporis, al passaggio in giudicato della sentenza penale ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009.

Accoglie, invece, il motivo sul danno da disservizio in senso stretto: l’importo contestato corrisponde alla retribuzione del difensore interno dell’Ente per l’attività di parte civile, non a spese straordinarie di riorganizzazione, e va espunto.

Sul danno all’immagine, la Corte esclude il doppio tangentizio per i fatti anteriori alla legge n. 190/2012 e procede a quantificazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., ancorandola all’importo confiscato ex art. 322-ter cod. pen. L’appello è accolto nei limiti del quantum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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