Appello pensionistico ammesso solo per motivi di diritto e CML terzo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 15 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti l’appello è ammissibile solo per motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont., e non può risolversi in una richiesta di riesame della questione di fatto relativa alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio o alla sua classificazione. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente, ravvisabile nel mancato esame di punti decisivi o in un insanabile contrasto argomentativo. Il conferimento della consulenza medico-legale al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, in un giudizio in cui tale Ministero sia parte, non integra di per sé alcun vulnus al giusto processo, dovendosi verificare in concreto l’imparzialità dell’organo. L’eventuale incompatibilità di un componente del collegio va fatta valere con istanza di ricusazione nel giudizio di primo grado.

Il Fatto

Le appellanti, eredi di un ex militare, avevano proposto ricorso per ottenere il trattamento pensionistico di privilegio per una patologia epatica già riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta a tabella B, contestando i decreti ministeriali negativi anche in relazione a un preteso aggravamento. Il ricorso era stato rigettato in primo grado. Un precedente appello aveva annullato quella decisione per motivazione apparente, con rimessione alla Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Riassunto il giudizio e proseguito dalle eredi dopo il decesso del ricorrente, il giudice di primo grado aveva nuovamente respinto la domanda, condividendo le conclusioni della consulenza affidata al Collegio Medico Legale e ritenendo non configurabile alcun difetto di terzietà. Avverso tale sentenza le appellanti hanno proposto impugnazione, deducendo l’incompatibilità dell’organo di consulenza e l’omesso esame della documentazione prodotta dopo il deposito del parere.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero appellato. Nei giudizi pensionistici l’art. 170, comma 1, cod. giust. cont. limita l’appello ai soli motivi di diritto, individuati dalla costante giurisprudenza contabile nei vizi che incidono sulla portata dispositiva della norma e nelle nullità della sentenza o del processo.

Il Collegio richiama il criterio consolidato: il difetto di motivazione avente ad oggetto questioni di fatto è deducibile in appello solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Nel caso di specie le censure tendono a ottenere una valutazione medico-legale diversa da quella del consulente, e sotto questo profilo il motivo è inammissibile.

Nel merito il motivo è comunque infondato. La sentenza di primo grado ha dato conto delle risultanze della consulenza, delle controdeduzioni del consulente di parte e della documentazione successiva, qualificandola come non idonea a superare le conclusioni del CML. Non sussiste quindi alcun mancato esame di punti decisivi, né illogicità della motivazione: il giudice ha semplicemente attribuito maggiore forza persuasiva a una prova rispetto ad altre, attività consentita dal paradigma dell’art. 95 cod. giust. cont.

Quanto alla dedotta incompatibilità dell’organo di consulenza, la Corte ricorda che il ricorso al CML presso il Ministero della Difesa è consentito da disposizioni speciali e non è superato dal codice di giustizia contabile, poiché l’art. 23, comma 3, cod. giust. cont. ammette l’incarico a strutture di pubbliche amministrazioni. La garanzia della gratuità del giudizio giustifica l’impiego di organi pubblici.

Il Collegio richiama poi la posizione della Corte cost. n. 248/2007 e della Corte EDU, sentenza 21.1.2014, Placì c. Italia: il conferimento della consulenza al CML non determina di per sé violazione dell’art. 6 CEDU, dovendosi valutare caso per caso il concreto operato dell’organo. L’eventuale conflitto riguardante un singolo componente andava fatto valere con istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. giust. cont., non proposta nel giudizio di primo grado. L’appello è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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