Estinzione del giudizio di conto per decorso del termine quinquennale dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 158 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150 cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto, che si realizza con l’invio alla Segreteria secondo le modalità consentite dalla normativa vigente all’epoca dei fatti. Quando il deposito avviene mediante posta elettronica certificata, il perfezionamento si colloca nel primo giorno lavorativo successivo all’invio, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 2015, dovendo la Segreteria confermare la presa in carico e attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo. Le disfunzioni operative della Segreteria e le incertezze tecniche legate all’avvio del nuovo sistema informativo, non imputabili né opponibili all’agente contabile, non possono pregiudicare la posizione di questi né elidere il dato dell’avvenuto invio con le modalità allora consentite. Il successivo e identico deposito tramite il sistema informativo SIRECO, intervenuto in fase di transizione e prima dell’entrata in vigore del decreto presidenziale n. 126 del 2022, non spiega alcun effetto interruttivo o novativo del termine decadenziale, che resta scandito dalle sole cause tipiche indicate dalla legge.

Il Fatto

Un’Università ha trasmesso nel 2018 alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti i conti giudiziali dell’esercizio 2017 relativi alla gestione dei fondi economali, tra i quali quello riferibile a un’agente contabile. L’invio è avvenuto tramite posta elettronica certificata, con un file unico contenente tutti i conti, sottoscritto digitalmente. La presa in carico non si è però perfezionata per disfunzioni legate all’avvio del sistema informatico; il conto è stato successivamente reimmesso tramite applicativo nel dicembre 2019.

Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità depositata nel dicembre 2024, ha preso a riferimento la data di acquisizione nel sistema informativo e ha ipotizzato la compilazione d’ufficio, rilevando plurime criticità gestionali. L’agente contabile ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale dal deposito, contestando nel merito ogni addebito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale, condivisa dal pubblico ministero in udienza. La questione centrale è la determinazione della data di deposito dei conti, dalla quale decorre il termine quinquennale di estinzione. La difesa indica il 17 luglio 2018, la relazione istruttoria il 3 dicembre 2019.

La Sezione ricostruisce la disciplina del processo contabile digitale. Prima dell’attivazione del sistema SIRECO, il deposito dei conti poteva avvenire mediante posta elettronica certificata secondo il decreto presidenziale n. 98 del 2015, che attribuiva piena validità giuridico-probatoria agli atti così trasmessi e imponeva alla Segreteria di confermare la presa in carico e attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo. La nuova disciplina organica è giunta solo con il decreto presidenziale n. 126 del 2022.

Dagli atti emerge che l’invio via PEC è effettivamente avvenuto nel luglio 2018 e che la documentazione coincideva integralmente con quella poi reinviata nel 2019. La presa in carico non si era perfezionata per oggettive disfunzioni operative e incertezze tecniche legate all’avvio del nuovo applicativo, circostanze non opponibili all’agente contabile. Il Collegio ritiene quindi che la data rilevante sia il primo giorno lavorativo successivo all’invio, coincidente con il 18 luglio 2018.

Il secondo invio tramite SIRECO, avvenuto in fase di transizione e prima dell’entrata in vigore della disciplina organica, non può avere valenza interruttiva o novativa. L’interruzione del termine è prevista in via tassativa solo per il deposito della relazione istruttoria o per le contestazioni con istanza di fissazione d’udienza. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio introdurrebbe una causa di sospensione non prevista.

Poiché la relazione istruttoria è stata depositata solo nel dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, il giudizio deve ritenersi estinto per il solo decorso del tempo, con effetto automatico e rilevabile d’ufficio, restando impregiudicata l’azione di responsabilità. Il Collegio respinge inoltre l’istanza di oscuramento, non essendo indicati i motivi e non emergendo dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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