Destituzione con effetti ex tunc e revoca della pensione di inabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 26 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento disciplinare di destituzione, che trovi la propria causa nei medesimi fatti già posti a fondamento della sospensione cautelare dal servizio, produce i propri effetti ex tunc, con decorrenza dalla data di applicazione della misura cautelare. L’eventuale riammissione in servizio del dipendente prima della destituzione, qualunque ne sia la ragione, non interrompe la continuità fra la misura cautelare e quella definitiva, né incide sull’efficacia retroattiva di quest’ultima. Ne consegue che la cessazione dal servizio si considera avvenuta alla data della sospensione cautelare, con la conseguenza che i requisiti pensionistici vanno valutati a quella data e che il trattamento di inabilità riconosciuto nelle more va revocato.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, ha goduto di un trattamento di pensione di inabilità con decorrenza dal 17 settembre 2018, riconosciuto a seguito di dispensa dal servizio per inabilità fisica.
A seguito di condanna penale divenuta definitiva, l’amministrazione ha adottato un provvedimento disciplinare di destituzione, al quale sono stati attribuiti effetti retroattivi dal 13 ottobre 2015, data di sospensione cautelare dal servizio. Su tale base l’INPS ha revocato con provvedimento dell’8 gennaio 2024 il trattamento pensionistico, con recupero dei ratei già erogati, rilevando che alla data del 2015 la ricorrente non aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianità. La ricorrente ha impugnato la revoca davanti alla Corte dei conti, contestando la retroattività della destituzione, in particolare perché nelle more era stata riammessa in servizio prima del decorso del quinquennio. L’istanza cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato contenuto nel decreto di dispensa dal servizio per inabilità, che qualificava espressamente il trattamento come risolutivamente condizionato alla conclusione dei procedimenti penali pendenti, con effetti decorrenti dalla data di ciascun provvedimento di sospensione cautelare. Da qui l’esclusione di un affidamento incolpevole in capo alla ricorrente in ordine all’intangibilità della pensione.
Il percorso argomentativo si fonda sull’orientamento contabile e amministrativo consolidato: la sospensione cautelare, avendo natura disciplinare ed effetti provvisori, è destinata a essere consolidata o caducata dal provvedimento definitivo, donde la naturale retroattività della destituzione. La Corte richiama in proposito Sez. I centr. n. 253/2022, Sez. II centr. n. 223/2024, Sez. I centr. n. 130/2022 e, sul versante amministrativo, Cons. Stato, Sez. VI, n. 487/2002.
Quanto agli artt. 191 e 204 del d.P.R. n. 1092/1973, la Corte ne esclude la violazione: la prima norma si limita a fissare la decorrenza della pensione dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel provvedimento, mentre la seconda non osta alla revoca, poiché il titolo del diritto è mutato per effetto del sopravvenire di un atto con efficacia ex tunc.
Il passaggio centrale riguarda la riammissione in servizio prima del quinquennio. La Corte nega che la natura obbligatoria o facoltativa della ripresa del servizio possa incidere sugli effetti retroattivi. L’art. 9 della legge n. 19/1990 ammette sia la revoca anticipata sia quella di diritto alla scadenza, senza che ciò realizzi una cesura fra misura cautelare e provvedimento definitivo. L’elemento discriminante non è la ragione della riammissione, ma l’identità dei fatti posti a fondamento della sospensione cautelare e della destituzione.
Non incidono, infine, le deduzioni sulla dipendenza da servizio dell’infermità, introdotte solo con memoria e in ogni caso estranee all’oggetto del giudizio, limitato alla revoca della pensione di inabilità. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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