Appello pensionistico limitato ai soli motivi di diritto e insindacabilità del fatto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 42 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, nonché quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Tali questioni, già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico, possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile solo quando dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, o l’obiettiva carenza del procedimento logico; non quando si prospetti una mera difformità rispetto alle attese della parte. La sentenza congruamente argomentata, esente da contraddittorietà, non è sindacabile nel merito fattuale in sede di appello.
Il Fatto
Un pensionato, già dipendente del Ministero dell’istruzione e inquadrato nei ruoli del personale ATA con qualifica di collaboratore scolastico, ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania che aveva respinto il ricorso volto a ottenere il trattamento di pensione privilegiata. Il primo giudice aveva escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate.
L’appellante ha dedotto un unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461/2001 e del d.P.R. n. 1092/1973, art. 64 e ss., lamentando che il Giudice di primo grado non avrebbe fornito una motivazione adeguata a escludere il nesso causale tra il sinistro e le patologie sofferte. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 170 c.g.c. Il Ministero dell’istruzione non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’istruzione. Ha poi esaminato l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., che in materia pensionistica consente l’impugnazione per soli motivi di diritto. Poiché l’appellante ha prospettato asseriti errori di diritto, il gravame è stato ritenuto ammissibile.
Nel merito, i motivi si sostanziano in una censura di motivazione contraddittoria e apparente, unico profilo che consente la cognizione del Giudice d’appello in sede pensionistica. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, secondo cui il legislatore ha parificato a questioni di fatto le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità.
Secondo l’insegnamento del Giudice di legittimità richiamato, il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile solo quando emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero l’obiettiva carenza del procedimento logico. Non quando vi sia difformità rispetto alle attese della parte, risolvendosi altrimenti il motivo in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito (Cass. SS.UU. n. 24148/2013).
Nel caso concreto, il Giudice di primo grado ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie. L’incidente occorso all’appellante è stato provocato da uno stato gravemente colposo, accertato dal documento della C.M.O. e dal verbale dei carabinieri, con conseguente interruzione del nesso causale tra attività lavorativa e infermità, esclusa la casistica dell’infortunio in itinere. Per le altre patologie, il Comitato di verifica delle cause di servizio ne ha negato la dipendenza, sul presupposto della loro natura congenita ed ereditaria.
La Corte ha precisato che non configura violazione di legge né carenza motivazionale l’eventuale non menzione di tutta la documentazione esaminata, rientrando nella discrezionalità espositiva del giudicante la limitazione ai soli aspetti rilevanti. La sentenza impugnata è dunque esente dalle violazioni e carenze dedotte, risultando congruamente argomentata ed esente da contraddittorietà. L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza e liquidazione delle spese in favore dell’INPS; nulla per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.