Prescrizione dell’azione erariale per i fondi ai gruppi consiliari (Corte dei Conti Sez. I App. n. 47 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per l’indebito utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari regionali, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre, in applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dal momento di presentazione del rendiconto annuale agli organi preposti al controllo, poiché è in tale momento che il danno diviene oggettivamente conoscibile dall’ente danneggiato. L’occultamento doloso del danno, che sposta il dies a quo alla conoscenza effettiva, non può essere desunto in re ipsa dalla mera illegittimità delle spese rendicontate, né dalla mancata documentazione delle stesse, allorché il sistema di rendicontazione non la imponga. Solo la mancata o intempestiva presentazione del rendiconto integra causa legale di impedimento alla conoscibilità del danno.

Il Fatto

Con sentenza n. 113/2022 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, respinta l’eccezione di prescrizione, aveva accolto parzialmente la domanda della Procura contabile e condannato l’appellante — già Consigliere e Presidente di un gruppo consiliare regionale — al pagamento di poco più di centomila euro, in parte a titolo di dolo e in parte a titolo di colpa grave, per l’utilizzo di fondi regionali nel periodo 2004-2009.

L’appellante ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale, sul presupposto che il dies a quo dovesse individuarsi nella data di presentazione del rendiconto e non in quella di acquisizione delle verifiche della Guardia di Finanza, come ritenuto in primo grado. La Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza, sostenendo che l’occultamento doloso dovesse considerarsi in re ipsa e che il dies a quo coincidesse con la scoperta dell’illecito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare di merito relativa alla decorrenza del termine prescrizionale, ritenendo fondato il motivo di gravame e seguendo la ragione più liquida della decisione per economia processuale.

La Sezione opera anzitutto una distinzione di principio. Se il soggetto ha regolarmente depositato il rendiconto annuale o ha correttamente adempiuto agli obblighi di rendicontazione vigenti, il danno è oggettivamente conoscibile dall’ente; se invece il rendiconto non è stato presentato affatto, la mancata presentazione integra una causa legale di impedimento alla conoscibilità di eventuali danni connessi all’indebito utilizzo dei fondi.

Nel caso esaminato non risulta contestata l’intempestività o la mancata presentazione dei rendiconti per gli esercizi considerati, che anzi sono stati depositati in primo grado. Il Collegio distingue quindi il piano della conoscibilità obiettiva del danno — riferito ai casi di condotta colposa o di assenza di occultamento doloso — da quello della conoscenza effettiva, che rileva solo in presenza di accertato occultamento doloso.

La Corte richiama l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che ribadisce la decorrenza del termine dalla conoscibilità obiettiva del danno, facendo salva la conoscenza effettiva nel solo caso di occultamento doloso. Nella specie, in assenza di occultamento doloso, rileva il momento in cui l’ente danneggiato ha avuto conoscenza del depauperamento o avrebbe potuto averla esercitando con diligenza le proprie competenze: momento che, per attività soggette a rendicontazione, coincide con la presentazione del rendiconto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Il Collegio esclude che la mancata documentazione delle spese, non richiesta dal sistema di rendicontazione all’epoca vigente, costituisse causa di esclusione dell’oggettiva conoscibilità dei fatti dannosi, ben potendo l’Ufficio di Presidenza valutare, anche tramite il controllo del Collegio dei Questori, la rispondenza della gestione alle finalità istituzionali del gruppo. Né può addebitarsi all’appellante la distruzione della documentazione di spesa.

Ne consegue che la notifica dell’invito a dedurre, primo atto interruttivo, è intervenuta oltre il termine quinquennale decorrente dalla presentazione dei rendiconti annuali del periodo 2004-2009. L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza gravata, è dichiarata la prescrizione dell’azione erariale, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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