Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obbligo di benchmarking (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 128 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 TUEL per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo di cui ai commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. Il controllo sulla qualità dei servizi, di cui all’art. 147, comma 2, lett. e), TUEL, non si esaurisce nella rilevazione del gradimento degli utenti, ma richiede confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, l’innalzamento degli standard misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati e un’adeguata disciplina regolamentare. L’accertamento della sola parziale adeguatezza del sistema impone all’Ente l’adozione delle iniziative correttive e la comunicazione degli esiti alla Sezione, ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUEL.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo esamina i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi da un Comune per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Nella precedente deliberazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 la Sezione aveva già evidenziato criticità, in particolare sul controllo di regolarità amministrativo-contabile, sul controllo di qualità dei servizi e sul monitoraggio delle misure attuative del PNRR.

L’Ente non ha potuto adottare, negli anni oggetto del nuovo ciclo, le misure conseguenziali per il superamento di quelle criticità, che la Sezione riserva a specifica valutazione nel successivo referto. La questione sottoposta al Collegio riguarda dunque l’adeguatezza effettiva del sistema dei controlli interni nel biennio esaminato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del referto annuale, che l’art. 148 TUEL pone a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli realizzati nell’esercizio. Il referto non è un adempimento formale: esso alimenta il controllo esterno sulla regolarità e legittimità delle gestioni e fa emergere le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno.

Il Collegio richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2019/INPR, secondo cui il rafforzamento dei controlli interni è presidio imprescindibile per l’integrità e la trasparenza della gestione delle risorse pubbliche. Il loro mancato esercizio riduce il presidio sugli equilibri di bilancio, altera i processi decisionali e aumenta il rischio di frodi, abusi e cattiva amministrazione.

Nel merito, la Sezione passa in rassegna le singole tipologie di controllo. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta esercitato, ma il Collegio rileva un’apparente contraddizione: la tecnica di campionamento dichiarata, l’estrazione casuale semplice, non dovrebbe determinare l’esame della totalità degli atti emanati, il cui ammontare è probabilmente errato nel questionario. I dati sul rapporto tra report ufficializzati e azioni correttive appaiono inoltre incongruenti.

Il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sull’attuazione del PNRR vengono valutati complessivamente adeguati. È invece il controllo sulla qualità dei servizi a presentare le criticità più marcate: il regolamento dell’Ente non contiene alcuna disciplina specifica, non sono effettuati confronti sistematici con altre amministrazioni e non si registra alcun innalzamento degli standard economici o di qualità misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati.

Alla luce di ciò, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’Ente a proseguire nelle iniziative correttive, in particolare sul controllo di qualità, e dispone che il Segretario generale comunichi le iniziative intraprese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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