Appello lavoro improcedibile se manca la notifica del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 2408 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011, l’appello tempestivamente proposto è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia proprio avvenuta. L’omessa notificazione determina un’inesistenza giuridica e di fatto dell’atto, alla quale non è applicabile il sistema sanante dell’art. 291 c.p.c., non essendo sufficiente il solo deposito del ricorso ex art. 435 c.p.c. Tale inesistenza non è sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’appellato, poiché la notificazione dell’appello assolve anche la funzione di porre la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell’impugnazione, in ragione della sua legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.
Il Fatto
La vicenda origina da un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a un verbale di accertamento di violazione amministrativa concernente l’impianto di trattamento e lo scarico in mare dei reflui urbani. Il Tribunale di Genova aveva deciso in primo grado; la Corte d’appello di Genova ha poi dichiarato improcedibile l’appello, rilevando che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non erano mai stati notificati alla parte appellata.
I ricorrenti impugnano in cassazione la declaratoria di improcedibilità, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione della notifica e che la tempestiva costituzione della controricorrente, con difese di merito, avrebbe comunque sanato il vizio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi, incentrati sulla pretesa violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 24 Cost., 101 e 435 c.p.c. e dell’art. 6 CEDU, e li ritiene entrambi infondati.
Il principio cardine è che, a fronte di una notificazione del tutto omessa, l’atto è giuridicamente e di fatto inesistente per totale mancanza materiale. Non può pertanto operare il meccanismo sanante dell’art. 291 c.p.c., né è consentito al giudice assegnare un termine perentorio per una nuova notifica, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 20604 del 2008 e, più di recente, da Cass. n. 27079 del 2020, con richiamo a Sezioni Unite n. 14916 del 2016 sull’inesistenza della notifica.
La Corte esclude altresì che l’inesistenza possa essere sanata ex tunc dalla costituzione dell’appellato ai sensi dell’art. 156, commi 2 e 3, c.p.c. Il principio di raggiungimento dello scopo presuppone un atto pur difforme dal modello legale, non un atto del tutto mancante (Sezioni Unite n. 11550 del 2022).
Nelle controversie di lavoro, la mancata notificazione del ricorso e del decreto lede non solo la corretta instaurazione del contraddittorio, ma anche la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito, del provvedimento già emesso (Cass. n. 9597 del 2011; Cass. n. 6159 del 2018; Corte cost. ord. n. 60 del 2010 e n. 253 del 2012). La conoscenza tardiva desumibile dalla spontanea costituzione dell’appellato non realizza il risultato pratico cui la notificazione preventiva è ex lege finalizzata.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di cassazione e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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