Concordato preventivo e fallimento: giudicato interno sull’omologazione (Cass. civ. Sez. I n. 22848 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, non impugnato con ricorso incidentale condizionato nel giudizio di legittimità, diviene definitivo e forma giudicato interno. Il giudice del rinvio, investito del solo accertamento dei presupposti oggettivi della dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 5 l. fall., non può riesaminare la fattibilità del piano concordatario in continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. Non sussiste alcuna inscindibilità tra il giudizio di ammissione al concordato preventivo e quello volto alla verifica dei requisiti di fallibilità. L’accertamento dei presupposti del concordato è questione logicamente e giuridicamente distinta dalla verifica dello stato di insolenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 30.06.2017, rigettò la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da una società e contestualmente ne dichiarò il fallimento. La Corte d’Appello di Bari, in sede di reclamo, revocò il fallimento. La curatela ricorse per cassazione e la Corte, con ordinanza n. 8906/2020, cassò con rinvio, rilevando che il giudice del reclamo aveva erroneamente valutato circostanze sopravvenute alla decisione di primo grado.

La Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, rigettò il reclamo. La società ha proposto ricorso per cassazione, contestando che il giudice del rinvio avesse ritenuto coperta da giudicato la questione della mancata omologazione, omettendo di validare il piano di risanamento in continuità aziendale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando il motivo manifestamente infondato. Il giudice rescindente aveva perimetrato l’indagine del giudice di rinvio alla sola sussistenza dei presupposti oggettivi per la dichiarazione di fallimento, espungendo i fatti sopravvenuti già considerati dalla prima sentenza d’appello in difformità dall’orientamento costante della Corte.

La decisione impugnata dà atto che il thema decidendum, come convenuto da entrambe le parti, era limitato a tale accertamento. La statuizione del Tribunale di Foggia sul rigetto dell’omologa aveva trovato conferma nella sentenza della Corte d’Appello di Bari e quel capo non era stato oggetto di impugnazione incidentale condizionato nel giudizio di cassazione. Su tale questione si è dunque formato il giudicato interno, che preclude ogni indagine sulla fattibilità della proposta e del piano concordatario.

La Corte ha inoltre rilevato la carenza di autosufficienza della censura, che non riportava, neppure in forma riassuntiva, il contenuto del controricorso del giudizio di legittimità, non consentendo la verifica della riproposizione del tema dell’ammissione all’omologa.

Quanto alla dedotta inscindibilità tra giudizio di ammissione al concordato e verifica dei presupposti ex art. 5 l. fall., la Corte ha osservato che la verifica dei requisiti di fallibilità è cosa ben diversa dalla cognizione sulle condizioni di ammissione al concordato preventivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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