Notifica cartella via PEC: la stampa cartacea non prova la consegna (Cass. civ. Sez. V n. 5901 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC non è idonea a provare l’avvenuta notificazione della cartella esattoriale. La prova della consegna può essere fornita esclusivamente attraverso i file informatici della ricevuta, nei formati eml o msg, idonei a comprovare l’effettiva ricezione del documento nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Ne consegue che il ricorso per cassazione che non attinga la ratio decidendi fondata su tale rilievo probatorio è inammissibile.

Il Fatto

La società concessionaria della riscossione ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, nella controversia promossa da una società contribuente per l’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi e delle cartelle di pagamento in esso richiamate, per Irap, Ires e Iva relative all’anno 2010, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio.

Il giudice di appello aveva ritenuto non idonea a fornire la prova della consegna della cartella la stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC. La società contribuente resiste con controricorso e deposita memoria con richiesta di distrazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, contestando il giudizio del giudice di appello sulla mancata prova della notificazione a mezzo PEC delle cartelle sottostanti l’atto di pignoramento. Il motivo è inammissibile.

La Corte rileva che la ricorrente si limita a richiamare la previsione dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, come riformulato dall’art. 38, comma 4, lettera b) del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui la notifica a mezzo PEC si perfeziona con la consegna del documento nella casella di posta elettronica del destinatario. Tale argomento, però, non attinge in alcun modo la ratio decidendi posta dal giudice di appello a fondamento della decisione.

Il Collegio di merito aveva infatti ritenuto che la stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC non potesse assurgere a prova della consegna della cartella. La Corte condivide e precisa il criterio: i file informatici della ricevuta, solitamente salvati nei formati eml oppure msg, sarebbero stati documenti idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via PEC, mentre lo stesso non può dirsi delle stampe di dette ricevute.

Poiché nessuna censura risulta rivolta in ricorso a detta ratio decidendi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno distratte in favore del procuratore della controricorrente che si è dichiarato antistatario. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, cod. proc. civ., della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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