Decreti tassi soglia usura sono fonti normative e operano jura novit curia (Cass. civ. Sez. I n. 21427 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usura, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali si effettua la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili per individuare i tassi soglia di riferimento in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto con valore di fonte normativa, perché completano i precetti di rango primario inserendo una normativa di dettaglio. Il fatto che tali decreti non abbiano forza di legge e siano formalmente atti amministrativi non esclude il loro valore di fonte normativa: essi vanno considerati fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., con conseguente operatività del principio jura novit curia.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le sue domande di condanna nei confronti di una banca per la ripetizione di somme versate a titolo di interessi moratori in esecuzione di quattro contratti di mutuo, oltre al risarcimento dei danni.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità di una clausola di capitalizzazione e di altra clausola comune ai contratti relativa agli interessi moratori, ritenuti usurari, condannando la banca alla restituzione di una somma e al risarcimento. La Corte territoriale, accogliendo l’appello incidentale dell’istituto di credito, aveva escluso l’usurarietà per la mancata produzione in giudizio dei decreti di rilevazione dei tassi soglia, onere gravante sulla parte attrice, negando l’applicazione del principio jura novit curia in ragione della natura amministrativa di tali decreti. La società ricorre in cassazione lamentando la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ritiene fondato l’unico motivo di ricorso. La Corte territoriale aveva negato la natura di fonte normativa dei decreti ministeriali e, di conseguenza, l’operatività del principio jura novit curia, addossando alla parte l’onere di produrre i decreti per provare il superamento delle soglie.

Il Collegio ricostruisce la questione richiamando la giurisprudenza più recente. Vengono citate Cass. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass. 15 maggio 2023, n. 13144 e Cass. 24 aprile 2024, n. 11108, con le quali è stato affermato, con motivazione esaustiva e condivisibile, il valore di fonte normativa dei decreti di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, ponendo fine all’incertezza originata da precedenti di segno opposto.

La Corte prende posizione anche sul precedente Cass. 3 maggio 2020, n. 8883, che aveva escluso l’onere di produzione dei decreti ma aveva negato che il giudice fosse tenuto a conoscerne autonomamente il contenuto. Il Collegio precisa che il fatto che tali decreti non abbiano forza di legge e siano formalmente atti amministrativi non esclude di per sé che presentino un valore di fonte normativa e siano assoggettati all’operatività del jura novit curia.

Da ciò consegue che i decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, negando sia la natura di fonte normativa dei decreti, sia l’applicazione del jura novit curia. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato con riferimento al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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