Impugnazione tardiva e sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. 7 n. 16821 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di tardività dell’appello, fondata sul decorso del termine di cui all’art. 585 cod. proc. pen. e sulla mancata applicazione della sospensione feriale, non è censurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione non è manifestamente illogica. Il motivo di ricorso che ripropone censure generiche e di contenuto fattuale, già vagliate dalla corte territoriale, è inammissibile. La valutazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma ivi indicata, ove non sussista la buona fede nell’esercizio del diritto di impugnazione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato l’appello proposto da uno degli imputati, il ricorrente Marazzina, tardivo, con conseguente definitività della sentenza di primo grado nei suoi confronti. Per l’altro imputato, il ricorrente Bucci, la corte territoriale aveva confermato la sentenza di condanna per i reati a lui ascritti, rigettando le richieste in punto di trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo molteplici motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel rilevare l’infondatezza del primo motivo di ricorso concernente la tardività dell’appello, ha rammentato che il termine di 45 giorni per impugnare, decorrente dal 1 settembre 2025 a causa della sospensione feriale che aveva interrotto il decorso del termine, era spirato il 15 ottobre 2025. L’appello proposto il 18 ottobre era quindi tardivo, essendo il dies a quo scaduto il 5 agosto, in piena sospensione feriale. La valutazione della corte di merito è stata pertanto ritenuta corretta e la censura manifestamente infondata.
Quanto al ricorso di Bucci, è stato ritenuto inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla corte territoriale. La Corte ha ribadito che la prova della penale responsabilità era fondata sulle convergenti dichiarazioni dei due acquirenti, che avevano riconosciuto il ricorrente come loro fornitore. Manifestamente infondate sono state considerate anche le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la corte di merito escluso la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la non occasionalità della condotta, rilevante ai fini della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., considerate le plurime cessioni e i precedenti penali specifici e reiterati.
Conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come da costante giurisprudenza di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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