Falsa attestazione di presenza e concorso con la truffa aggravata (Cass. pen. Sez. 7 n. 16819 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che deduca una questione non devoluta con l’appello. Del pari, sono inammissibili i motivi nuovi presentati dopo i termini, in forza dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Quanto al merito, il delitto di falsa attestazione di presenza in servizio si consuma con la mendace dichiarazione del dipendente pubblico, resa mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente, non essendo richiesto né un danno patrimoniale né un’incidenza effettiva sull’organizzazione del lavoro. Tale reato può concorrere con la truffa aggravata ex art. 640-ter cod. pen., in forza della clausola di riserva di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Comune di Milano, era stato condannato in sede di merito per i reati di cui ai capi A), B) e C). Le contestazioni riguardavano, in sintesi, la falsa attestazione della propria presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi informatici di rilevamento, nonché l’accesso abusivo a tale sistema e la successiva percezione indebita della retribuzione per giornate non lavorate. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 aprile 2025, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la penale responsabilità e la liquidazione del danno in favore della parte civile costituita. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi e successivi motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nella sua articolazione di Sezione Settima, ha proceduto all’esame dei motivi di ricorso, rilevandone l’inammissibilità sotto diversi profili.

In primo luogo, ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla qualificazione e alla sussistenza della condotta di cui ai capi A) e B). Il dedotto vizio di violazione di legge non era stato devoluto con l’atto di appello; pertanto, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., la questione non poteva essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui lo sbarramento della devoluzione opera anche per i motivi di ricorso.

Quanto al secondo motivo, concernente la condotta di cui al capo C), la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. Ha precisato che la fattispecie di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 richiede unicamente la falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente di una pubblica amministrazione, realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente. Trattandosi di una peculiare ipotesi di falso, la sua consumazione non richiede la causazione di un danno patrimoniale, né tantomeno un’incidenza sull’organizzazione del lavoro. La Corte ha inoltre chiarito il rapporto con la truffa: ove la condotta, realizzata mediante l’alterazione di un sistema informatico, procuri un ingiusto profitto con altrui danno, il delitto di cui all’art. 55-quinquies può concorrere con la truffa ex art. 640-ter cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 45696 del 2015, Chianese).

Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione del danno, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le attenuanti erano state concesse nella massima estensione e che la liquidazione del danno, effettuata in via equitativa, si fondava su un accertamento di fatto logicamente e adeguatamente motivato, come tale incensurabile in cassazione (cfr. Sez. 3, n. 2267 del 1966, Fichera).

Infine, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili in forza dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., il quale prevede che l’inammissibilità dell’impugnazione si estenda ai motivi nuovi. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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