Inammissibile il ricorso per cassazione se il motivo non rispetta la catena devolutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 8528 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione relativo all’accertamento della responsabilità penale, allorché tale questione non sia stata devoluta al giudice d’appello, in quanto il motivo non rispetta la catena devolutiva. È altresì inammissibile il motivo privo di specificità che non si confronti analiticamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, limitandosi a prospettare deduzioni generiche e assertive. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza mediante l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza (esito accertamento 1,73 g/l), provocando un incidente stradale, con l’aggravante della circolazione notturna. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la pronuncia di primo grado, disattendendo l’unico motivo di impugnazione concernente il trattamento sanzionatorio, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato. Il motivo dedotto, pur formalmente qualificato come violazione di legge, lamentava in realtà un vizio di motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità, tema che non era stato oggetto dei motivi d’appello, i quali avevano riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
La Corte ha precisato che il motivo non era deducibile in sede di legittimità poiché non rispettava la catena devolutiva, non essendo stata la questione devoluta al giudice territoriale. Inoltre, il motivo è stato ritenuto privo di specificità, non essendo scandito da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive.
Richiamando il costante orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 2016, dep. 2017, Rv. 268822), la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato, che si realizza con motivi specifici indicanti le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste.
Conseguentemente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento è conseguita quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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