Appello tributario devolutivo: basta la riproposizione delle ragioni di impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 12561 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’appello ha carattere pienamente devolutivo e costituisce mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto al riesame della causa nel merito. La riproposizione, a supporto dell’appello del contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Non è quindi inammissibile l’appello che, pur senza confutare analiticamente la motivazione della sentenza di primo grado, riproponga le censure già formulate e le sostenga con nuova documentazione, ove finalizzata a superare le ragioni del rigetto. La pronuncia di inammissibilità fondata sulla sola asserita genericità delle censure è errata quando il giudice di secondo grado non si confronti con le problematiche di merito.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.c.i. relativo all’annualità 2011, emesso dal Comune, avente ad oggetto alcuni immobili di sua proprietà stimati in euro 94,92 al mq in base alla delibera comunale n. 240 del 2007. Ha dedotto l’incongruità della valutazione e l’erroneità delle superfici rispetto a quelle catastali.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’appello privo di motivi specificamente censori, ravvisando solo l’insistenza sulle tesi già propugnate in primo grado. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, depositando successiva memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la lacuna motivazionale della sentenza impugnata, che avrebbe acriticamente confermato quella di primo grado senza soffermarsi sulla doglianza relativa alla mancata coincidenza tra la superficie indicata nell’avviso e quella di effettiva proprietà. La Corte lo ha ritenuto infondato, osservando che la sentenza, nonostante la premessa e la formula decisoria utilizzate nel dispositivo, ha in realtà valutato inammissibile l’impugnazione per l’asserita genericità delle censure, senza confrontarsi con le problematiche di merito.

È invece fondato l’ultimo motivo, che denuncia l’erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello, ed è pregiudiziale rispetto al secondo, di merito. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario, quale mezzo di gravame volto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 6-5, n. 30525 del 2018 e Cass., Sez. 5, n. 32954 del 2018. Rileva inoltre che la contribuente, nel giudizio di secondo grado, ha fondato le eccezioni su nuova documentazione — copia del decreto di esproprio e consulenza tecnica di ufficio espletata in altro giudizio, avente ad oggetto area dello stesso comparto — proprio al fine di superare le argomentazioni su cui i giudici di primo grado avevano basato il rigetto. Il ricorso, peraltro, ha trascritto in parte l’atto di appello ai fini dell’autosufficienza.

Il secondo motivo, avente ad oggetto una questione di merito neppure trattata nella sentenza impugnata, è stato dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento del terzo. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *