Onere della prova del ponteggio e sua riconduzione all’appalto (Cass. civ. Sez. II n. 1128 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto d’appalto, quando il tipo di opera commissionata esige per sua natura la predisposizione di un’impalcatura, il riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. impone al committente, debitore del corrispettivo, di dimostrare che quella specifica parte dell’opera non fu affidata all’appaltatore ricorrente, bensì ad altro imprenditore. La fattura, in presenza di opposizione, non è idonea a provare da sola il titolo della pretesa. L’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 cod. civ. è compatibile con la disciplina speciale dell’appalto e non è subordinata all’esperimento della domanda di garanzia né alla proposizione di una riconvenzionale, potendo essere opposta anche quando tale domanda sia prescritta.
Il Fatto
La società appaltante, a seguito di lavori di ristrutturazione edilizia, ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo. Il committente si oppose, eccependo i vizi dell’opera e contestando di dovere la voce relativa al ponteggio, che assumeva fornito e messo in opera da altra impresa.
Il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Salerno, accogliendo l’impugnazione del committente, rigettò invece la domanda della società, ritenendo che la fattura non bastasse a provare il titolo e che l’eccezione d’inadempimento non fosse subordinata all’esercizio della domanda di garanzia. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il committente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa notifica inesistente: dagli atti risultava che l’addetto UNEP, non avendo reperito il destinatario all’indirizzo indicato, aveva affisso l’avviso e inoltrato la raccomandata, della cui corretta ricezione faceva fede la firma apposta sull’avviso stesso.
Sul primo motivo, i giudici di legittimità hanno escluso il richiamo al fatto notorio, precisando che esso comporta una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio e va inteso in senso rigoroso, come fatto acquisito alla collettività con certezza indubitabile e incontestabile, non potendovi rientrare nozioni implicanti particolari cognizioni o ricadenti nella scienza privata del giudice. Il motivo è stato però accolto per altra via, ravvisandosi la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
La Corte ha osservato che non era controverso che, per l’esecuzione dei lavori, fosse stato necessario mettere in opera un ponteggio. Poiché l’opus commissionato esigeva per sua natura la predisposizione dell’impalcatura, spetta al debitore del corrispettivo dimostrare che quella parte dell’opera non era stata affidata alla ricorrente, ma ad altro appaltatore. La sentenza d’appello, pur avendo rilevato l’inadeguatezza della prova testimoniale del committente, non aveva tratto le conseguenze del corretto riparto probatorio.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la ricorrente aveva evocato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo laddove avrebbe dovuto dedurre la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: l’exceptio inadimpleti contractus non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà di sollevarla emerga in modo non equivoco dalle difese. Le disposizioni speciali in tema di appalto integrano, senza escluderli, i principi generali sull’inadempimento, sicché il committente convenuto per il pagamento può opporre vizi e difformità anche quando la domanda di garanzia sia prescritta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, evocando un vizio non previsto dall’art. 360 cod. proc. civ.
La sentenza è stata quindi cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in altra composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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