Inammissibile l’appello tributario che non censura i motivi della decisione (Cass. civ. Sez. V n. 18761 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione richiesta dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 non esige una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo sufficiente un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della doglianza. Non vi è incertezza dei motivi ove il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità ricavarsi dall’intero atto nel suo complesso. È invece inammissibile il ricorso per cassazione che ometta del tutto di indicare quali fossero i motivi di appello e di formulare una concreta censura avverso la valutazione di inammissibilità operata dal giudice del gravame, che li abbia elencati sommariamente e confutati in maniera specifica per ognuno. Il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. impone al ricorrente una chiara esposizione dei fatti di causa, non potendo la Corte supplire con un’attività di estrapolazione riservata alla parte.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva, per l’anno di imposta 2009, un atto di irrogazione sanzioni ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 nei confronti di una società, per omessa fatturazione verso un’altra società. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente.

La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello della società, per difetto del requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992: le censure si risolvevano in una mera riproposizione pressoché testuale delle ragioni già dedotte in primo grado, senza una specifica critica all’iter motivazionale. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che l’avviso di fissazione di udienza è stato comunicato personalmente alla società, sul presupposto della cancellazione del difensore dall’albo, evenienza che non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, come già affermato da Cass. n. 11300 del 2023. Quali motivi proposti vanno intesi quelli compiutamente esposti nella parte finale del ricorso.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduceva motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo. Il motivo è inammissibile: dopo la riformulazione operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» ex art. 111, sesto comma, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e incomprensibile (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014; Cass. n. 7090 del 2022).

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c., sostenendosi che, per il carattere devolutivo dell’appello tributario, sarebbe sufficiente che le ragioni dell’impugnazione fossero evincibili. La Corte richiama il principio per cui i motivi specifici non richiedono rigorosa enunciazione, bastando un’esposizione chiara ed univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza (Cass. n. 30341 del 2019), né vi è incertezza ove il gravame, benché sintetico, sia interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità ricavarsi dall’intero atto (Cass. n. 20379 del 2017; Cass. n. 15519 del 2020; Cass. n. 14582 del 2021).

Nel caso di specie, però, il motivo è inammissibile: omette di indicare quali fossero i motivi di appello e di formulare una concreta censura avverso la valutazione della CTR, che, dopo averli elencati sommariamente, ne aveva confutato l’ammissibilità in maniera specifica per ognuno. La CTR ha qualificato quei motivi come processuali e li ha criticati singolarmente per genericità, così che la valutazione doveva essere censurata in modo specifico, indicando i motivi di appello e le ragioni dell’errore. Per soddisfare l’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. il ricorso deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, non potendosi ricavare tutto da una faticosa opera di distillazione dell’esposizione dei motivi (Cass. n. 13312 del 2018; Cass. n. 1352 del 2024).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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