Accertamento induttivo e omessa risposta al questionario: legittima la percentuale di ricarico (Cass. civ. Sez. V n. 18762 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento, la deliberata omissione della risposta al questionario e della produzione della documentazione contabile richiesta dall’ufficio legittima il ricorso al metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d)-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, che consente di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 39, comma 1, lettera d). Posto che l’ufficio può ricostruire i ricavi sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza di elementi che dimostrino che il reddito presuntivamente definito non sia stato prodotto o lo sia stato in misura inferiore. Il ricorso per cassazione che prospetti la medesima questione sotto profili incompatibili, cumulando critiche in fatto e in diritto o vizi processuali eterogenei, è inammissibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento con metodo induttivo per un anno di imposta, recuperando maggiori ricavi a fini Ires, Irap e Iva e applicando una percentuale di ricarico del 15 per cento rispetto ai costi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo non provata la corretta notifica dell’invito a esibire la documentazione e ingiustificata la percentuale di redditività applicata.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello erariale e rigettava il ricorso introduttivo, ravvisando la prova della rituale notifica dell’invito e la conseguente legittimità dell’accertamento induttivo. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e il Procuratore generale concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il mezzo è inammissibile: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al solo minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., violato soltanto quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. Il motivo è inoltre inammissibile perché cumula critiche in fatto e in diritto senza distinzione, con prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili.

I motivi di ordine processuale vengono respinti o dichiarati inammissibili. Quanto alla dedotta genericità dell’appello erariale, la Corte ribadisce che l’Amministrazione che riproponga in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato assolve l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, si osserva che nel grado di appello tributario non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., poiché il principio di specialità consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti.

Nel merito, la Corte conferma la qualificazione dell’accertamento come induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d)-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, giustificato dalla deliberata omessa risposta al questionario e dalla mancata produzione della documentazione contabile, condotte che ostacolano la verifica e ingenerano il sospetto sull’attendibilità delle scritture. Tale disposizione consente espressamente di utilizzare presunzioni semplici, prive dei requisiti dell’art. 39, comma 1, lettera d).

Sul riparto dell’onere probatorio, la Corte ribadisce che l’ufficio può ricostruire i ricavi sulla base dei dati comunque raccolti e che spetta al contribuente dimostrare che il reddito presuntivamente definito non sia stato prodotto o lo sia stato in misura inferiore; questi non aveva offerto elementi utili a personalizzare lo scostamento dalla percentuale di settore. Sono infine inammissibili, per genericità e per difetto di specifica indicazione degli atti processuali ex art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., le censure relative ai costi non riconosciuti e alla motivazione dell’avviso. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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