Inammissibile l’appello tributario se manca la prova della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 5869 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’appellante deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione adita, l’originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente alla prova della notificazione alla controparte appellata, ai sensi degli artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce. La costituzione dell’appellato non produce alcun effetto sanante rispetto alla mancata produzione della prova della notifica dell’atto di appello. Il motivo di ricorso che non specifichi se e quando l’atto di appello, completo della relata di notifica, sia stato depositato è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnò dinanzi alla C.T.P. di Roma il silenzio serbato dall’Ufficio sull’istanza di annullamento in autotutela, presentata ex art. 1, commi 537-546, legge n. 228 del 2012, in relazione a una serie di cartelle di pagamento. La C.T.P. dichiarò il ricorso inammissibile, per avere il contribuente impugnato un comportamento e non un atto.
Proposto appello, la C.T.R. del Lazio lo dichiarò improcedibile, per non avere la difesa dell’appellante notificato l’atto di impugnazione all’Agente della riscossione. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’Agente della riscossione si è costituito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte rileva anzitutto che il consigliere delegato aveva concluso, con proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., per la manifesta infondatezza, e che il contribuente aveva tempestivamente presentato istanza di decisione corredata da nuova procura speciale, ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.. Nel merito, l’unico motivo denuncia l’erronea declaratoria di improcedibilità, assumendo che il ricorso di appello era stato regolarmente e tempestivamente notificato all’Agente della riscossione.
La Corte ricostruisce la regola processuale applicabile. In tema di contenzioso tributario, l’appellante deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione adita, l’originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta, se la notifica è avvenuta a mezzo posta, richiamando sul punto Sez. V n. 8664 del 2011. Ai fini dell’ammissibilità del gravame occorre dunque che l’appellante depositi, nei termini, il ricorso unitamente alla prova della sua notificazione alla controparte appellata.
Nella specie, la C.T.R. aveva dichiarato l’appello improcedibile — recte, inammissibile — per non avere la difesa dell’appellante fornito la prova di aver notificato il gravame all’appellata. Rispetto a tale statuizione, il ricorrente non ha indicato, con conseguente inammissibilità del motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., se e quando l’atto di appello, completo della relata di notifica, sia stato depositato innanzi alla C.T.R.: nel ricorso si dà atto del solo deposito dell’atto di gravame, ma non anche della relata di notifica.
La Corte osserva inoltre che è certamente tardivo il deposito, avvenuto solo nel grado di legittimità, della relativa ricevuta di avvenuta notifica telematica. Né può sostenersi un effetto sanante della costituzione dell’appellato: ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 53, comma 2, l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.
Il ricorso è pertanto rigettato. Alla luce della conformità tra la proposta opposta e la decisione, la Corte condanna il contribuente al pagamento delle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., di un ulteriore importo in favore dell’Agente della riscossione, oltre all’importo in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., con l’ulteriore conseguenza in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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