Convalida del trattenimento e documento ministeriale non sottoposto alla difesa (Cass. civ. Sez. I n. 5868 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del contraddittorio, correlato agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. e all’art. 101 cod. proc. civ., deve trovare piena attuazione in ogni fase del processo e riguarda anche le questioni pregiudiziali che il giudice risolve prima del merito, comprese quelle di competenza. Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R., il giudice di pace non può fondare la propria competenza territoriale su una nota del Ministero dell’Interno che assegna il trattenuto a un centro diverso da quello indicato nel decreto, se tale documento non è stato sottoposto alla difesa. La sua mancata ostensione integra violazione del diritto di difesa e determina l’illegittimità della convalida resa da giudice incompetente. Il controllo giurisdizionale sulle condizioni di legalità del trattenimento impone al giudice di rilevare d’ufficio l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, anche non dedotta dall’interessato.
Il Fatto
Il Questore di Bologna dispone il trattenimento di un cittadino straniero presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, contestualmente a un decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, per essere lo straniero entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. L’ordine di trattenimento indica dunque un centro in provincia di Gorizia.
Lo straniero viene però condotto al C.P.R. di Torino. Il Giudice di Pace di Torino convalida il trattenimento con provvedimento del 12/09/2022, affermando la propria competenza territoriale sulla base di una nota del Ministero dell’Interno che assegnava il trattenuto al centro torinese per ragioni di disponibilità di posti. Il provvedimento è impugnato per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara fondati i primi due motivi, che denunciano la mancata sottoposizione alla difesa del documento posto a fondamento della decisione sulla competenza e la conseguente violazione dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
Il giudice di legittimità ricostruisce la portata del contraddittorio: esso non riguarda solo l’atto introduttivo, ma deve realizzarsi con piena effettività lungo tutto lo svolgimento del processo, comprese le questioni pregiudiziali che il giudice è chiamato a risolvere ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ., tra cui quelle di competenza. Richiama sul punto propri precedenti.
Nel caso concreto, l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 individua il giudice di pace competente in quello del luogo in cui si trova il C.P.R. più vicino tra quelli indicati in sede ministeriale. L’ordine disponeva il trattenimento a Gorizia, ma lo straniero era stato condotto a Torino. Lo spostamento della competenza territoriale trovava la sola giustificazione nella nota ministeriale, pacificamente non sottoposta alla difesa.
Da qui la violazione del diritto di difesa: lo straniero non ha potuto contraddire sulla questione pregiudiziale di competenza, che poteva determinare l’illegittimità dell’ordine di trattenimento perché convalidato da un giudice incompetente. La Corte richiama la giurisprudenza unionale sulla delicatezza del vaglio giurisdizionale, che impone all’autorità di rilevare d’ufficio l’eventuale inosservanza di una condizione di legalità del trattenimento, assimilabile a detenzione, anche se non invocata dall’interessato.
Assorbito il terzo motivo, il provvedimento è cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta. Le spese processuali, relative al giudizio di merito e di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
Nota della Redazione
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