La correzione dell’errore materiale per l’omessa distrazione delle spese: il procedimento ex art. 391-bis c.p.c. non decide sulle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 16050 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale dei provvedimenti della Corte di Cassazione può essere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ed è disposta con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimento delineato dall’art. 380-bis.1 c.p.c. L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario non integra una domanda autonoma e va corretta con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamato dall’art. 391-bis c.p.c., non essendo esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione. Tale rimedio garantisce il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente al difensore di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo. Nel procedimento di correzione, avente natura sostanzialmente amministrativa, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure in caso di opposizione della parte non richiedente.
Il Fatto
Con istanza del 12 gennaio 2026, il difensore dei contribuenti segnalava la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., alla correzione dell’errore materiale che affliggeva l’ordinanza n. 33792 del 2025, con la quale la Corte aveva definito il giudizio. Il difensore lamentava che, nella decisione, era stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese di lite a suo favore, nonostante egli si fosse ritualmente dichiarato antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nella memoria illustrativa depositata il 24 novembre 2025.
Con decreto presidenziale del 30 gennaio 2026, veniva disposta l’iscrizione a ruolo d’ufficio del procedimento; l’adunanza per la decisione in camera di consiglio veniva fissata per il 6 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda che la correzione dell’errore materiale dei propri provvedimenti, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., può essere richiesta dalla parte o rilevata d’ufficio ed è disposta, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, n. 4-bis, c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio, secondo il procedimento di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.
Il procedimento è ritenuto dalla giurisprudenza consolidata applicabile anche per ovviare all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore. La Corte richiama il principio per cui, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, il rimedio esperibile è quello della correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Tale procedura, oltre ad essere in linea con l’art. 93, secondo comma, c.p.c., consente il migliore rispetto del principio della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario il conseguimento di un titolo esecutivo; il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche alle pronunce della Cassazione, come affermato da Sezioni Unite n. 16037 del 2010, Cass. n. 12437 del 2017 e Cass. n. 34318 del 2025.
Nel caso di specie, la Corte rileva che nella memoria illustrativa del 24 novembre 2025 risultava la richiesta di condanna delle parti avverse al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sussistono, pertanto, i presupposti per la correzione dell’omissione risultante dal testo del provvedimento, attraverso la previsione della distrazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario.
Infine, la Corte ribadisce che, nel procedimento di correzione, avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento, non può procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di correzione, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza, neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica, come affermato da Cass. n. 29432 del 2024. L’ordinanza impugnata viene quindi corretta, disponendo l’annotazione del provvedimento sull’originale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.