Appello tributario e sanatoria della notifica nulla al difensore domiciliatario (Cass. civ. Sez. V n. 30229 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello effettuata presso la sede dell’ente impositore anziché presso il domicilio eletto dal difensore costituito in primo grado non è giuridicamente inesistente, ma affetta da nullità, poiché avvenuta in un luogo che conserva un collegamento con il destinatario. Trova applicazione l’art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disposizione speciale che prevale sull’art. 330 cod. proc. civ. La nullità è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione in giudizio della parte appellata, anche se avvenuta al solo fine di eccepire la nullità stessa. Quanto all’integrazione del contraddittorio, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili: nei confronti dell’agente della riscossione, non litisconsorte necessario nell’impugnazione della cartella, l’integrazione è preclusa ove sia maturata la decadenza dall’impugnazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa alla TARI per un locale adibito a laboratorio artigianale, dopo aver comunicato al Comune lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali e chiesto lo sgravio. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, su appello della società nei confronti del Comune e dell’agente della riscossione, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per l’inesistenza della notifica diretta all’ente impositore anziché al difensore costituito in primo grado e per l’omessa notifica all’agente della riscossione.
La società ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. quanto all’omessa notifica all’agente della riscossione e la violazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 546/1992 e 156 cod. proc. civ. quanto alla notifica presso la sede dell’ente impositore.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama l’indirizzo secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non elimina la distinzione tra cause inscindibili e scindibili: la mancata proposizione dell’appello verso tutte le parti presenti in primo grado non impone l’integrazione del contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia decorso il termine per impugnare. Le Sezioni Unite n. 11676 del 2024 hanno confermato che, nei limiti delle regole degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno.
La Corte ricorda poi che il contribuente che impugni una cartella emessa dall’agente della riscossione, deducendo la mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente verso l’ente impositore o verso l’agente, senza alcun litisconsorzio necessario. Resta fermo l’onere dell’agente di chiamare in giudizio l’ente impositore ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, con natura sostanziale di litis denuntiatio, effettuabile con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite.
Nella specie, essendo scaduto il termine lungo per impugnare anche per l’agente della riscossione, e non essendo questi litisconsorte necessario, la Corte conferma il dispositivo della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., emendandone la motivazione: l’integrazione del contraddittorio, astrattamente possibile ex art. 332 cod. proc. civ., era ormai preclusa per la maturata decadenza.
Sul secondo motivo, la Corte afferma che nel processo tributario la nullità della notificazione dell’atto di gravame è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte appellata, anche se avvenuta al solo fine di eccepire la nullità; l’effetto sanante non si produce se la costituzione sia invalida. La notifica presso il procuratore non domiciliatario è affetta da nullità, non da inesistenza, ed è sanabile ex tunc per il raggiungimento dello scopo.
Pertanto, la costituzione del Comune nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale, a mezzo del proprio difensore di fiducia, aveva sanato l’irregolarità della notifica dell’atto di appello e incardinato ritualmente il processo di secondo grado. Il ricorso è accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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