Liquidazione compenso difensore: dovuto il compenso per la fase di trattazione-istruttoria (Cass. civ. Sez. II n. 30254 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma configura un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria. Ne consegue che nel computo dell’onorario deve essere incluso il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. Il provvedimento di liquidazione che ometta tale voce viola i parametri normativi richiamati e giustifica la cassazione con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente si oppose al decreto di liquidazione dei compensi richiesti a titolo di gratuito patrocinio, emesso dalla Corte d’appello di Bologna il 17 aprile 2024. I giudici territoriali accolsero in parte l’opposizione il 4 novembre 2024 e liquidarono l’ulteriore importo di € 1.250,00, riconoscendo in via complessiva un compenso proporzionalmente diminuito ai sensi dell’art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002.

La corte distrettuale distinse la somma in tre voci, per studio della controversia, fase introduttiva e fase decisionale, senza attribuire alcunché per la fase di trattazione-istruttoria. Il professionista propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non svolse attività difensiva e la parte ricorrente depositò memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012 e dell’art. 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, per non avere la corte territoriale valorizzato l’esito favorevole dell’impugnazione. La Corte riqualifica il vizio: la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità, poiché non può tradursi in una richiesta di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura del giudizio di cassazione, secondo il principio di Sez. U. n. 24148 del 2013. Viene richiamata anche Sez. I n. 3340 del 2019 sulla distinzione tra erronea ricognizione della fattispecie astratta e valutazione del fatto.

Il secondo motivo prospettava la nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, con violazione del minimo costituzionale. La Corte richiama il principio per cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto al rispetto del minimo richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente, o fondata su contrasto irriducibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza (Sez. U. n. 8053 del 2014; Sez. I n. 7090 del 2022). La sentenza impugnata si colloca ben al di sopra di tale soglia.

Il terzo motivo è invece fondato. La corte d’appello, nel determinare il compenso, aveva omesso la liquidazione per la fase di trattazione-istruttoria. La Corte afferma il principio, cui intende dare continuità, secondo cui il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che la ricomprende, con la conseguenza che nel computo dell’onorario va incluso anche il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. II n. 8751 del 2023).

Il ricorso è dunque accolto nei limiti di motivazione e la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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