Espulsione dello straniero e obbligo di accertare i legami familiari (Cass. civ. Sez. I n. 5803 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone di valutare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il Paese di origine. Tale valutazione si applica, caso per caso e in coerenza con la direttiva 2008/115/CE, anche allo straniero che abbia legami familiari in Italia senza aver formalmente richiesto il ricongiungimento. Il giudice del merito deve dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di quei legami e delle difficoltà conseguenti all’espulsione, non potendo ricorrere a criteri suppletivi. La motivazione che si limiti ad affermare l’esistenza di legami con il Paese di origine, senza accertare in concreto i legami familiari in Italia, è affetta da nullità per motivazione apparente.

Il Fatto

Un cittadino straniero è stato raggiunto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano, sul rilievo che si era trattenuto nel territorio nazionale in violazione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 68/2007 e che aveva precedenti penali e di polizia. L’interessato ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, eccependo che non erano stati considerati i suoi legami familiari.

Il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza depositata il 02/08/2022, ha rigettato l’opposizione rilevando che lo straniero si era trattenuto in Italia oltre 90 giorni, che non era provato l’impedimento alla regolarizzazione per quarantena covid e che la convivenza con la sorella non escludeva l’assenza di rapporti con il Paese di origine. Avverso tale provvedimento lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e delle norme sul testo unico sull’immigrazione, per difetto di motivazione del decreto espulsivo, non essendo individuata in concreto la condotta illegittima contestata. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che dal contesto dell’atto si comprendeva che la violazione addebitata era quella di essersi trattenuto senza aver richiesto il permesso di soggiorno, questione effettivamente dibattuta in giudizio.

Il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’avvenuta presentazione della dichiarazione di presenza all’ingresso nel territorio nazionale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché il ricorrente non chiariva la decisività della circostanza: anche in presenza della dichiarazione, il trattenimento oltre 90 giorni senza permesso di soggiorno integra i presupposti dell’espulsione.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, riguardavano l’omesso esame dei legami familiari e la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 132 n. 4) e 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 111 Cost. Il Giudice di Pace si era limitato ad affermare che la convivenza con la sorella non escludeva i legami con il Paese di origine.

La Corte ha ritenuto il terzo motivo infondato quanto all’esame della questione, ma ha rilevato che il passaggio motivazionale non si traduceva in un accertamento effettivo dei legami familiari in Italia, cui il giudice era tenuto. I legami familiari sono tutelati anche dall’art. 8 CEDU e possono rendere recessivi quelli con il Paese di origine. In tal senso l’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 si applica, in coerenza con la direttiva 2008/115/CE, anche allo straniero con legami familiari in Italia, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare elaborata dalla Corte EDU e fatta propria dalla Corte cost. n. 202 del 2013.

Il giudice del merito deve dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività dei legami e delle difficoltà conseguenti all’espulsione, senza poter ricorrere ai criteri suppletivi della durata del soggiorno, dell’integrazione sociale o dei legami culturali con il Paese di origine (Cass. 781/2019; Cass. 11955/2020). Ne è conseguito l’accoglimento del quarto motivo, il rigetto degli altri, la cassazione del provvedimento e il rinvio al Giudice di Pace di Milano, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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