Prescrizione imposta di registro decorre dalla notifica dell’avviso di liquidazione (Cass. civ. Sez. V n. 30230 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il termine decennale di prescrizione per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, previsto dall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla notifica dell’avviso di liquidazione e non dalla scadenza del termine per impugnarlo o contestarlo. L’iscrizione a ruolo resta atto interno dell’amministrazione e non vale a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.; la notifica della cartella di pagamento non è compresa tra gli atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo tipizzati dall’art. 2945 cod. civ. Per l’art. 2954 cod. civ., dopo l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre subito dopo la ricezione dell’atto interruttivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale per la Campania, in controversia su impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla società contribuente il 18 luglio 2019, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e accolto quello incidentale della contribuente, con compensazione delle spese.

La Commissione regionale ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che l’avviso di liquidazione era stato notificato il 5 giugno 2009 e la cartella di pagamento il 18 luglio 2019, quindi oltre il termine decennale previsto a pena di prescrizione dall’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986. L’Ufficio sosteneva che il termine dovesse decorrere non dalla notifica dell’avviso, ma dalla sua definitività per mancata impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere il giudice di appello dichiarato la prescrizione computando il termine dalla notifica dell’atto interruttivo anziché dalla scadenza del termine per impugnarlo.

La Corte ritiene il motivo infondato. La tesi dell’Ufficio presuppone che il termine decennale decorra dal momento in cui scade il termine per impugnare l’avviso di liquidazione, aggiungendo così alla data di notifica un prolungamento di ulteriori sessanta giorni.

Si tratta di un’erronea interpretazione delle norme in esame. Il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’amministrazione finanziaria, poiché, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e abbia quindi carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo resta un atto interno dell’amministrazione.

Richiamando Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605 e Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31283, la Corte conferma che, per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell’atto interruttivo e non alla scadenza dell’eventuale termine per impugnarlo o contestarlo. L’art. 2954 cod. civ. stabilisce che per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo, come l’azione giudiziale, tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 cod. civ., tra i quali non rientra la notifica della cartella di pagamento.

Ne discende che il giudice di appello ha correttamente computato il termine decennale con decorrenza dalla notifica dell’avviso di liquidazione del 5 giugno 2009, essendosi ormai perfezionata la prescrizione ordinaria al momento della successiva notifica della cartella del 18 luglio 2019. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali. Quanto al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, l’obbligo di versare l’ulteriore importo non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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