Previdenza: inammissibile l’appello sul vuoto contributivo ante 1993 (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 52 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema misto di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 è calcolata con il metodo retributivo, assumendo a riferimento la retribuzione annua pensionabile percepita l’ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio. Ne consegue che, ai fini del computo della quota “A”, è essenziale conoscere l’entità dei periodi lavorativi svolti entro il 31.12.1992, mentre è del tutto ininfluente la valorizzazione delle singole retribuzioni di quel medesimo arco temporale. L’appello che miri unicamente a far figurare nell’estratto conto previdenziale contribuzioni ante 1993 è dunque inammissibile per difetto di un concreto interesse ad impugnare, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., poiché dall’eventuale accoglimento la parte non ricaverebbe alcun vantaggio effettivo e attuale.

Il Fatto

Un ex dipendente del Ministero dell’interno, collocato a riposo per inabilità a seguito dell’accertamento della gravità della patologia da cui era affetto, ha agito in primo grado per ottenere la liquidazione definitiva del trattamento pensionistico. L’INPS aveva quantificato la pensione in misura ritenuta inferiore al dovuto; il ricorrente contestava le voci di calcolo e lamentava, in particolare, l’omesso versamento e la mancata valorizzazione dei contributi relativi al periodo 26.11.1990 – 31.12.1992, svolto alle dipendenze della Prefettura.

Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso, correggendo l’anzianità utile ma respingendo la domanda sul vuoto contributivo, giudicata irrilevante ai fini della determinazione delle quote di pensione, con compensazione delle spese. Il pensionato ha proposto appello avverso tale statuizione, deducendo la violazione dell’art. 38 Cost. e il proprio diritto all’integrità della posizione previdenziale. L’INPS ha eccepito l’infondatezza e l’inammissibilità del gravame; il Ministero dell’interno non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta anzitutto la questione dell’interesse ad impugnare. Il gravame muove da un presupposto generico e astratto, non connesso alla corretta determinazione dell’assegno spettante: l’appellante non contesta le modalità con cui il primo giudice, in modo analitico, ha individuato la pensione annua lorda di inabilità. L’obiettivo perseguito è unicamente quello di far emergere nell’estratto conto previdenziale le retribuzioni relative ai periodi anteriori al 1993.

Il Collegio richiama la norma transitoria per il calcolo delle pensioni dettata dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. All’appellante si applica il cosiddetto sistema misto: la prima quota di pensione va calcolata con il metodo retributivo, prendendo a riferimento l’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e la retribuzione annua pensionabile percepita l’ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio.

Da tale ricostruzione deriva che per il corretto computo è essenziale conoscere l’entità dei periodi lavorativi svolti entro il 31.12.1992, desumibili dall’estratto conto, mentre è ininfluente acquisire le retribuzioni relative a quello stesso arco temporale. L’INPS, del resto, precisa nell’estratto conto che per gli iscritti con periodi ante 1993 non vengono evidenziati i dati retributivi, poiché la loro mancanza o consistenza non incide sul calcolo. Nel caso concreto le anzianità anteriori al 1993 risultano già esposte, mentre le relative retribuzioni non compaiono proprio perché irrilevanti ai fini della quota “A”.

La Sezione applica quindi l’art. 100 cod. proc. civ.: l’interesse ad agire, e specularmente quello ad impugnare, deve essere concreto, effettivo e attuale, e difetta quando la parte non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio dall’eventuale sentenza di accoglimento. Poiché non è contestato il diritto a una riliquidazione pensionistica, l’appellante non ha interesse a chiedere l’accertamento del regolare versamento dei contributi.

L’appello è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale conferma della sentenza impugnata; le altre questioni restano assorbite. In applicazione dell’art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, l’appellante è condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in euro 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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