Estinzione del giudizio di conto per decorso del termine quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 259 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, c. 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto, che, prima dell’entrata in funzione del sistema SIRECO, si realizza mediante l’invio a mezzo PEC secondo la disciplina del D.P. n. 98 del 20 ottobre 2015. Il termine ha natura decadenziale sostanziale, opera automaticamente e d’ufficio, ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Le disfunzioni organizzative e tecniche della Segreteria giudiziaria, non opponibili all’agente contabile, non possono pregiudicare il perfezionamento del deposito né l’affidamento dell’agente sul decorso del termine. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il nuovo applicativo informatico non ha effetto interruttivo o novativo del termine decadenziale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale riferibile all’agente contabile – economo di un centro di ricerca interdipartimentale di un Ateneo – per l’esercizio 2017. Il conto, inizialmente inserito in una resa cumulativa, era stato trasmesso dall’Università alla Segreteria della Sezione mediante PEC il 17 luglio 2018; in seguito a disfunzioni del sistema informatico, è stato acquisito nei sistemi SIRECO e GIUDICO solo il 3 dicembre 2019.
Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore ipotizzava l’insussistenza dei presupposti di procedibilità e, in subordine, rimetteva al Collegio la valutazione sull’approvazione del conto. La difesa dell’agente eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale ai sensi dell’art. 150 cod. giust. cont., decorrente dal deposito via PEC del 17 luglio 2018.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la disciplina applicabile al deposito dei conti giudiziali, muovendo dall’art. 20-bis del d.l. n. 179/2012 e dall’art. 6 del Codice della giustizia contabile. Prima dell’introduzione di SIRECO, il deposito poteva avvenire mediante PEC secondo l’art. 5 del D.P. n. 98 del 20 ottobre 2015, che riconosce piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi, con perfezionamento attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
I giudici verificano che l’invio del conto è effettivamente avvenuto via PEC il 17 luglio 2018 e che la documentazione coincideva con quella poi reinviata tramite SIRECO. Sulla Segreteria incombeva l’obbligo di presa in carico del conto e di attribuzione del numero di protocollo; obbligo rimasto inadempiuto per accertate disfunzioni operative, difficoltà organizzative e incertezze tecniche e normative.
Il Collegio afferma che tali circostanze, non opponibili all’agente, non possono elidere il dato dell’avvenuto invio con posta certificata. L’agente si intende costituito in giudizio con il deposito del conto ai sensi dell’art. 140, c. 3, cod. giust. cont., e non possono essere compromessi il suo interesse alla certezza delle tutele né l’affidamento sull’operato dell’ufficio giudiziario.
Quanto al successivo invio tramite SIRECO del 3 dicembre 2019, avvenuto in fase di transizione e in assenza di puntuale disciplina, il Collegio esclude ogni valenza interruttiva o novativa. L’interruzione del termine è tassativamente prevista solo dal deposito della relazione ex art. 145, c. 4, cod. giust. cont. o dalle contestazioni con istanza di fissazione d’udienza.
Pertanto la data rilevante ai fini del deposito è individuata nel primo giorno lavorativo successivo all’invio, e cioè nel 18 luglio 2018. La relazione è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale: il giudizio deve ritenersi estinto ex lege, con le conseguenti comunicazioni e la restituzione degli atti. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non sussistendo dati sensibili né lesione della reputazione.
Nota della Redazione
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