Uso indebito di auto di servizio e responsabilità contabile del comandante (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 76 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che utilizzi le autovetture di servizio per finalità estranee alle esigenze istituzionali risponde del danno erariale cagionato all’amministrazione di appartenenza. La responsabilità contabile non è esclusa dall’estinzione del reato per prescrizione: quando la sentenza penale ha accertato il fatto e la sua illiceità, il giudice contabile può fondare il proprio convincimento su quegli elementi, valutandone autonomamente l’attitudine probatoria. L’ocultamento della causale reale mediante diciture generiche nei fogli di marcia integra l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, e la condotta resta antigiuridica anche se il reato è estinto. Il danno si compone del costo dei pedaggi, del carburante consumato e delle retribuzioni corrisposte agli autisti impiegati nei tragitti abusivi.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un soggetto che, all’epoca dei fatti, ricopriva l’incarico di Comandante provinciale di una forza di polizia, chiedendone la condanna al pagamento di euro 12.268,23 in favore dell’amministrazione di appartenenza. L’addebito riguardava l’utilizzo improprio di due autovetture di servizio per complessivi 131 viaggi, effettuati tra il 1° gennaio 2017 e il 26 luglio 2018, sempre con conducente militare.
I tragitti erano stati ricondotti a quattro tipologie: spostamenti tra la sede di servizio e la residenza privata, andate e ritorni verso la medesima residenza, deviazioni in occasione di missioni e trasferimenti in zone urbane prive di interesse istituzionale. La domanda si fondava su una sentenza penale di condanna per peculato d’uso, poi parzialmente riformata in appello con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione quanto alle condotte commesse fino al 5 giugno 2017, e sulla conferma della condanna per i fatti residui. Il ricorso dell’imputato era stato dichiarato inammissibile.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto, stante la ritualità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e ha confermato l’accoglimento della domanda attorea.
Quanto al merito, la Corte ha ricostruito il materiale probatorio, valorizzando i fogli di marcia degli automezzi e gli accertamenti dei reparti investigativi. Il collegamento tra i passaggi ai caselli e le celle telefoniche agganciate dal dispositivo del convenuto ha consentito di imputare i tragitti con ragionevole certezza e di escludere ogni errore ricostruttivo. La comparazione dei dati ha inoltre confermato la prassi di usare la vettura di servizio per raggiungere la sede di lavoro dalla residenza privata.
L’indebito utilizzo emerge dalla disciplina interna sulla gestione degli automezzi dell’amministrazione della Difesa, che consente gli accompagnamenti da e per la residenza esclusivamente alle autorità di vertice, categoria nella quale non rientra l’incarico ricoperto dal convenuto. A fondamento dell’antigiuridicità oggettiva, la Corte ha considerato la generica indicazione “sede-giurisdizione-sede” apposta nei fogli di marcia nella quasi totalità dei casi, confermata dalla deposizione dell’autista, che ha riferito di averla suggerita su indicazione del convenuto.
Sul piano processuale, il Collegio ha ritenuto che se una parte delle contestazioni è ormai certa per l’efficacia della sentenza penale di condanna ai sensi dell’art. 651 c.p.p., analoga conclusione vale per i fatti colpiti da estinzione del reato: gli elementi indiziari e la mancata prova di alcuna giustificazione hanno condotto a ritenere provata l’antigiuridicità della condotta.
L’elemento soggettivo è stato ravvisato nella piena consapevolezza e volontà dell’uso indebito, con il tentativo di occultarlo mediante diciture non plausibili. Il danno è stato liquidato analiticamente, distinguendo pedaggi, carburante e retribuzioni degli autisti, con condanna al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria e con spese di giudizio poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.