Rinuncia all’appello del P.M. ed estinzione del giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 64 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello formulata dal pubblico ministero contabile in udienza, con l’adesione delle parti appellate, determina l’estinzione del grado di giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza assolutoria impugnata. La rinuncia produce l’effetto estintivo per il solo fatto della sua dichiarazione in udienza e dell’adesione delle controparti, senza necessità di ulteriore scrutinio nel merito dei motivi di gravame. Non si fa luogo a condanna alle spese di lite, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi dell’art. 110, ultimo comma, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte ha proposto appello avverso la sentenza n. 41/2023, con cui la Sezione territoriale aveva rigettato la domanda risarcitoria per danno erariale indiretto, quantificato in € 94.453,00. L’azione riguardava il pregiudizio asseritamente cagionato al servizio sanitario regionale da alcuni professionisti sanitari in servizio presso due nosocomi torinesi.
Secondo la prospettazione attorea, il danno sarebbe derivato dalla transazione conclusa dall’amministrazione sanitaria con una paziente, conseguente alle lesioni permanenti riportate per il ritardo con cui fu sottoposta a intervento chirurgico. I presunti responsabili, costituitisi in appello, hanno chiesto il rigetto del gravame, differenziando le rispettive posizioni e producendo perizie di parte favorevoli.
La Motivazione della Corte
Nel corso dell’udienza di trattazione il pubblico ministero ha dichiarato di rinunciare all’appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 c.g.c. I difensori delle parti appellate hanno aderito alla richiesta, insistendo tuttavia per la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei propri assistiti.
Il Collegio ha rilevato che, alla luce delle sopravvenute e mutate conclusioni rese dal pubblico ministero in udienza, non può che provvedere — stante anche l’adesione espressa delle parti avversarie — alla declaratoria di estinzione del grado di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 c.g.c.
La rinuncia all’impugnazione, intervenuta in udienza e accettata dalle controparti, esaurisce il potere decisorio del giudice dell’appello sul merito dei motivi di gravame. Ne deriva che la sentenza assolutoria impugnata rimane definitivamente confermata e passa in giudicato.
Quanto alle spese, la Corte ha statuito che nulla è dovuto per le spese di lite, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute, in applicazione dell’art. 110, ultimo comma, c.g.c. Il giudizio è pertanto estinto, con disattesa di ogni contraria istanza, eccezione o deduzione.
Nota della Redazione
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