Apprendistato: piano formativo difforme dalla qualifica contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32654 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di apprendistato professionalizzante, la corrispondenza tra la qualifica professionale oggetto del piano formativo individuale e quella indicata nel contratto di assunzione costituisce requisito di validità ed efficacia del rapporto. La difformità tra i due atti integra un fatto decisivo, la cui omessa valutazione da parte del giudice di merito ne impone la cassazione con rinvio. Spetta al giudice del rinvio accertare se la previsione di un piano formativo diretto a una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, e la sua esecuzione conforme al piano, integrino complessivamente un grave inadempimento degli obblighi formativi posti a carico del datore di lavoro, quale fatto costitutivo del diritto alla conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il Fatto
La lavoratrice aveva svolto un breve periodo di tirocinio formativo presso un punto vendita di una catena commerciale e, poco dopo, era stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante dalla società, con destinazione presso un diverso punto vendita. Il rapporto si era risolto per recesso datoriale.
La lavoratrice adìva il Tribunale per ottenere la declaratoria di invalidità del contratto di apprendistato, il riconoscimento di un ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato e l’illegittimità del licenziamento. Il Tribunale accoglieva le domande; la Corte d’Appello, in riforma, accoglieva il gravame della società e rigettava tutte le istanze. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo: la discrasia tra la qualifica oggetto del piano formativo individuale e quella indicata nel contratto di assunzione. Il Tribunale aveva fondato su tale divergenza l’invalidità del contratto, mentre la Corte territoriale aveva escluso la discrasia, ritenendo che il contratto richiamasse la medesima qualifica.
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di giudicato interno, disattendendola: il ricorso in appello aveva rimesso in discussione la validità del contratto sotto il profilo del disallineamento, sicché non si era formata l’unità minima fatto-norma-effetti.
Nel merito il motivo è fondato. La ricorrente dimostra che nel CCNL del terziario i profili professionali del commesso e dell’addetto al banco gastronomia sono distinti da quello dello specialista di gastronomia, con periodi massimi di apprendistato differenziati, rispettivamente di 36 e 42 mesi.
La Corte respinge anche l’eccezione della controricorrente secondo cui la questione non era stata dedotta in primo grado. Il tema della divergenza tra piano formativo e qualifica contrattuale era entrato nel dibattito processuale a seguito della produzione documentale della società ed era stato oggetto di specifica eccezione, oltre che di esame nella sentenza di primo grado. Il Tribunale vi aveva individuato una ulteriore ragione di invalidità, non una mera argomentazione ad abundantiam.
La circostanza è decisiva, perché il disallineamento tra la parte formativa del contratto e la prestazione lavorativa incide sulla valutazione dell’esatto adempimento degli obblighi formativi. La sentenza è pertanto cassata con rinvio, perché si accerti se la previsione di un piano formativo per una qualifica diversa ed inferiore, e la sua esecuzione conforme, integrino un grave inadempimento formativo. Il secondo, terzo e quarto motivo restano assorbiti, fermo il potere-dovere del giudice di rinvio di individuare la disciplina applicabile in tema di durata massima dell’apprendistato.
Nota della Redazione
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