Delega alla firma dell’avviso ICI: necessaria la designazione della Giunta comunale (Cass. civ. Sez. V n. 20310 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sugli immobili, il funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, e che sottoscrive gli avvisi e i provvedimenti, deve essere designato con delibera della Giunta comunale ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992. Il rapporto di specialità tra tale disposizione e le norme generali sugli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 si risolve alla stregua del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali, non risultando abrogato l’art. 11, comma 4 dal testo unico del 2000. Ne consegue che non è richiesta la qualifica dirigenziale per l’esercizio della potestà amministrativa di emissione dell’avviso, ma la designazione da parte della Giunta, con conseguente invalidità dell’atto sottoscritto dal delegato del Sindaco. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso non ne determina l’inammissibilità, se dall’articolazione dello stesso è chiaramente individuabile il vizio denunciato.

Il Fatto

La società contribuente impugna un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria rigetta l’appello della contribuente e conferma la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso introduttivo.

La società ricorre quindi in cassazione con otto motivi, articolati tra vizi di violazione di legge e vizi processuali: dalla nullità della notifica tramite posta privata alla nullità della procura alle liti, dalla erroneità delle categorie catastali applicate agli immobili alla mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, fino all’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata risposta a un’istanza di annullamento in autotutela. Il Comune resiste con controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, rigettarlo.

La Motivazione della Corte

La Corte concentra l’esame sul quinto motivo, che ritiene logicamente assorbente di tutti gli altri. La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, d.lgs. n. 504 del 1992 per assenza della delibera della Giunta comunale nella designazione del funzionario responsabile delle imposte.

Il motivo è formalmente rubricato come vizio ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma la Corte ne riqualifica il contenuto: si tratta, in realtà, di una violazione di legge rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il collegio ricorda che l’erronea intitolazione del motivo non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie, né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.

Nel merito, i giudici regionali avevano ritenuto regolare la delega per la firma dell’avviso, valorizzando la possibilità di delega del sindaco prevista dall’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 2000. La Corte dissente: l’avviso risulta sottoscritto dal delegato del Sindaco invece che dal designato della Giunta, come espressamente richiede la norma tributaria.

Il collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui il rapporto di specialità tra l’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 e gli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 va risolto alla stregua del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali, confortato dal fatto che l’art. 274 del testo unico del 2000 non ha abrogato l’art. 11, comma 4. Ne deriva che non è richiesta la qualifica dirigenziale e che il funzionario doveva essere designato dalla Giunta e non dal Sindaco, con conseguente invalidità dell’avviso impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente con annullamento dell’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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