Ricorso in cassazione improcedibile senza copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 17891 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini del controllo sulla tempestività dell’impugnazione in sede di legittimità rilevano le allegazioni delle parti. Ove il ricorrente abbia allegato, espressamente o implicitamente, che la sentenza gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve, sorge a suo carico l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

La Regione Molise propose opposizione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Campobasso aveva assegnato in pagamento alla società A.T.M. s.p.a. la somma portata da un decreto ingiuntivo esecutivo. Il giudice dell’esecuzione aveva negato la sospensione e assegnato il termine per l’instaurazione del giudizio di merito. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 355/2021, rigettò l’opposizione, rilevando che l’ente non aveva dimostrato il rispetto delle destinazioni delle somme vincolate.

Avverso tale sentenza la Regione ricorse per cassazione con sette motivi; la società resistette con controricorso. Entrambe le parti depositarono memoria. La questione decisiva attiene alla procedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che il controricorso e la memoria sono stati firmati anche da un avvocato non iscritto allo speciale albo per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Da ciò non deriva l’inammissibilità dell’atto, per la condivisione del mandato con il difensore iscritto, ma si impone la segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Procura Generale per i profili di competenza.

Nel merito, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata. La difesa della ricorrente ha depositato soltanto una copia estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme, ma priva di dimostrazione dell’avvenuta notifica.

La Corte richiama la giurisprudenza costante (Cass. n. 15832/2021), secondo cui, quando l’impugnante allega che la sentenza gli è stata notificata ai fini del termine breve, sorge l’onere di depositare la copia autentica con relata entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., con improcedibilità in caso di inosservanza. Il principio è ribadito dalla giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un., n. 21349/2022).

Nella specie il ricorso risulta notificato il 30.7.2021, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del 7.5.2021, sicché non opera l’eccezione individuata da Cass. n. 17066/2013, né dagli atti risulta una copia notificata ritualmente formata. Il ricorso è pertanto improcedibile; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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