Appropriazione di cedole carburante e responsabilità contabile per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 54 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il consegnatario di materiali pubblici che si appropri delle cedole di carburante affidategli per ragioni di servizio risponde del danno erariale nella misura corrispondente al controvalore delle cedole mancanti, con imputazione a titolo di dolo. L’obbligo di custodia disciplinato dall’art. 517, comma 1, D.P.R. n. 90 del 2010 si accompagna alla presunzione di riconducibilità dell’ammanco al soggetto che aveva la materiale ed esclusiva disponibilità dei beni. La pendenza di un ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo avverso la condanna penale non integra gli estremi della sospensione necessaria del processo contabile, difettando il rapporto di pregiudizialità giuridica richiesto dall’art. 106 c.g.c., in ragione dell’autonomia dei giudizi. Il giudice contabile può valutare liberamente, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., le risultanze del processo penale, anche in difetto del passaggio in giudicato della sentenza ai fini dell’art. 651 c.p.p.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un militare, all’epoca dei fatti consegnatario del reparto con la gestione delle cedole di carburante, chiedendone la condanna al pagamento di euro 51.120,00 in favore del Ministero della Difesa. Il danno erariale è stato prospettato come derivante dall’appropriazione di 5.120 cedole di carburante, del valore unitario di dieci euro, con più condotte tenute dall’11.3.2011 a tutto il 2012, in violazione degli obblighi di custodia.

La vicenda trae origine da un’informativa trasmessa all’esito del processo penale militare, che aveva condannato il convenuto per peculato militare. La difesa ha contestato la sussistenza della prova, l’attribuzione della responsabilità al solo convenuto e l’incertezza sul numero delle cedole; ha inoltre chiesto, in via subordinata, la sospensione del processo in attesa della definizione del ricorso proposto innanzi alla CEDU. Il convenuto si era già visto riconoscere, per un diverso periodo, l’integrale risarcimento e l’archiviazione del procedimento erariale parallelo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. L’art. 106, comma 1, c.g.c. richiede, secondo la giurisprudenza contabile e di legittimità, non una mera pregiudizialità logica, ma un rapporto di pregiudizialità giuridica, con accertamento richiesto con efficacia di giudicato. Tale requisito difetta sia rispetto al giudizio civile che a quello penale, e a fortiori rispetto al ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in ragione del principio generale di indipendenza tra processi.

In via preliminare, la Sezione ha escluso l’applicabilità dell’art. 651 c.p.p., non risultando in atti la dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza di Cassazione. Ciò non impedisce al giudice contabile di attingere al materiale del processo penale, valutabile con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell’art. 116 c.p.c., oggi art. 95 c.g.c..

Nel merito, la Corte ha accertato il danno patrimoniale come imputabile al comportamento doloso del solo convenuto. Dagli atti emerge che questi aveva preso in carico le cedole con tre atti di approvvigionamento e che ne aveva l’esclusiva gestione, custodite in cassaforte di cui soltanto egli deteneva la chiave; solo il convenuto aveva quindi la materiale possibilità di sottrarle.

Il Collegio ha aderito alla prospettazione attorea, che ha prudentemente quantificato il danno in euro 51.120,00, ancorché dagli accertamenti sia emerso un numero di cedole superiore, con corrispondente valore di euro 51.320,00. La differenza è stata ricondotta a un verosimile lapsus calami del giudice penale, con statuizione favorevole al convenuto.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo, essendo l’appropriazione in sé espressione di coscienza e volontà del fatto, con richiamo all’art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 3, comma 1, legge 20 dicembre 1996, n. 639. La domanda è stata accolta e il sequestro conservativo convertito in pignoramento, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *