Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 16 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, legato da un mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendicontazione grava esclusivamente sul consegnatario titolare di un debito di custodia, configurabile quando la gestione assume connotati di magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La mera elencazione dei beni inventariati, ancorché redatta su modello conforme, non integra gli estremi del conto giudiziale. Ne consegue la improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione di un agente contabile, in servizio presso un ente locale, che aveva reso per l’esercizio finanziario 2022 il conto quale consegnatario di beni mobili. Il magistrato istruttore, con relazione n. 463/2024, rilevata l’insufficienza degli elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, ha deferito la questione al Collegio.

Il conto era stato trasmesso all’amministrazione nel gennaio 2023 e depositato presso la Sezione giurisdizionale nell’agosto 2023, oltre i termini previsti dall’art. 139 del d.lgs. n. 174/2016. Il conto, firmato dal consegnatario e munito del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, risultava privo della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente ha depositato memoria con cui ha preso atto della non dovutezza del conto giudiziale per i beni affidati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione preliminare della qualificazione dell’atto depositato. Il punto decisivo è la distinzione tra la figura del consegnatario con debito di custodia e quella del consegnatario con debito di vigilanza.

Il Collegio richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Nel medesimo senso l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 esclude espressamente dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza, riservando la rendicontazione, ai sensi degli artt. 11 e 23, ai consegnatari con debito di custodia.

La giurisprudenza citata chiarisce il discrimine. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, alimentata da acquisizioni in stock e destinata a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione, con conseguente obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza attiene invece alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, nei limiti quantitativi e qualitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio. Solo quando la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile soggetta a conto.

Nel caso concreto, come confermato dall’agente, i beni indicati negli elenchi erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, non di custodia in senso tecnico.

Venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale, il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, senza esame nel merito, le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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