Approvazione della vendita e legittimazione del figlio alla simulazione (Cass. civ. Sez. II n. 13017 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il figlio non è legittimato a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore e un altro soggetto, poiché prima della morte del genitore e dell’accettazione dell’eredità non spetta al figlio alcun diritto sul patrimonio paterno, neppure in quanto legittimario, non essendo configurabile una lesione di legittima su un patrimonio non ancora relitto. L’approvazione incondizionata della vendita, sottoscritta dal potenziale successore a distanza di pochi mesi dall’atto, non integra un patto successorio né una rinuncia preventiva alla riduzione delle donazioni, operando il divieto di cui all’art. 557, secondo comma, c.c. solo con riferimento alle donazioni e alle disposizioni lesive della porzione di legittima, non alle vendite effettive.
Il Fatto
La ricorrente, figlia dell’alienante, agiva in giudizio per sentire dichiarare la nullità o la simulazione assoluta o relativa dell’atto di compravendita con cui il padre aveva trasferito alla nipote la proprietà di un immobile, chiedendo, in via subordinata, la riduzione per lesione di legittima della donazione dissimulata. La Corte d’appello rigettava le domande, ritenendo che la scrittura privata con cui la figlia aveva approvato incondizionatamente la vendita integrasse una preventiva rinuncia alla contestazione dell’atto dispositivo e che, comunque, non fosse stata provata l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario richiesta dall’art. 564 c.c. Avverso tale decisione la soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i motivi proposti. In primo luogo, ha affermato che l’approvazione della vendita non costituisce una rinuncia preventiva alla riduzione delle donazioni, poiché il divieto di cui all’art. 557, secondo comma, c.c. si riferisce esclusivamente alle donazioni e alle disposizioni lesive della legittima, non alle vendite. Nella fattispecie, la Corte territoriale aveva accertato che l’alienazione era stata realmente voluta e che il corrispettivo pattuito era stato effettivamente versato, sicché non si configurava alcuna donazione dissimulata.
Quanto alla legittimazione ad agire, la Suprema Corte ha precisato che il figlio non può far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore e un terzo, non spettandogli alcun diritto sul patrimonio paterno prima della morte e dell’accettazione dell’eredità, in applicazione dell’art. 1415, secondo comma, c.c.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancata accettazione con beneficio d’inventario, rilevando che il richiamo a tale requisito era stato evocato solo a fortiori, essendo stata esclusa la stessa configurabilità di una donazione dissimulata.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva già utilizzato i documenti tardivamente depositati, applicandosi il principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di gravame ex art. 161, primo comma, c.p.c.
Infine, il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile alla luce della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., che preclude la proposizione del vizio di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori a sostegno della statuizione già assunta dal primo giudice.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.