Arbitrato, eccezione di nullità della convenzione e contraddittorietà del lodo (Cass. civ. Sez. I n. 6119 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio arbitrale, le eccezioni previste dall’art. 817, commi 2 e 3, cod. proc. civ. possono essere proposte solo dalla parte che riveste la posizione di convenuto. La parte che introduce il procedimento arbitrale, assumendo il ruolo di attore, non è pertanto tenuta a eccepire la nullità della convenzione arbitrale nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri. Il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede non opera quando la causa di invalidità sia esterna al negozio e comune a esso e alla clausola, come nel caso dell’incapacità della parte stipulante: in tale ipotesi l’invalidità dell’atto travolge anche la clausola. In tema di impugnazione del lodo, la contraddittorietà rilevante ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 11, cod. proc. civ. deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo, e ricorre quando la decisione, nel suo complesso, risulti priva di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Il Fatto

Il promissario acquirente di un terreno, in forza di un contratto preliminare, aveva versato al promissario venditore una somma a titolo di caparra confirmatoria. Essendo il venditore inadempiente, per aver ceduto a terzi l’immobile promesso, l’acquirente aveva agito in arbitrato per ottenere la restituzione del doppio della caparra. L’arbitro unico aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la dazione della caparra.

L’acquirente aveva impugnato il lodo per nullità, deducendo la mancata esposizione sommaria dei motivi e la contraddittorietà delle disposizioni. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione. Ha osservato che l’impugnante non aveva sollevato, nella prima difesa, l’eccezione di nullità della convenzione arbitrale e che la motivazione del lodo non presentava punti contraddittori. Avverso tale sentenza l’acquirente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo. La Corte territoriale aveva escluso la nullità del lodo sul presupposto che la nullità della convenzione arbitrale rientrasse tra le eccezioni che la parte interessata deve far valere, ai sensi dell’art. 817, commi 2 e 3, cod. proc. civ., nella prima difesa del procedimento arbitrale.

Tale conclusione non è condivisibile. Le disposizioni richiamate si riferiscono, infatti, alle eccezioni, mentre nel caso concreto il giudizio arbitrale era stato introdotto dall’acquirente, che rivestiva il ruolo di attore e non era quindi tenuto a proporre eccezioni. La questione dell’incapacità di intendere e di volere del venditore era stata, del resto, introdotta da quest’ultimo solo in sede di discussione dinanzi agli arbitri.

La Corte precisa poi che il principio di autonomia della clausola compromissoria non si attaglia al caso di specie. La clausola non si estende alle cause di invalidità del negozio sostanziale, ma tale regola non trova applicazione quando queste siano esterne al negozio e comuni a esso e alla clausola, come nell’incapacità della parte stipulante. In siffatte ipotesi la invalidità dell’atto travolge anche la clausola.

Quanto alla contraddittorietà del lodo, la Corte richiama il proprio orientamento: il contrasto rilevante deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo. Nella specie emerge un contrasto evidente tra il dispositivo, che rigetta nel merito la domanda, e la motivazione, che dubita della coscienza e consapevolezza del venditore nel sottoscrivere il contratto e la clausola, e che contraddittoriamente qualifica il negozio come simulato per accordo delle parti.

A fronte di tali elementi, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, nn. 1 e 11, cod. proc. civ. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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