Termine breve per impugnare la sentenza di rigetto del reclamo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 12389 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, effettuata dalla cancelleria ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., del testo integrale della sentenza che decide sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione previsto dall’art. 18, comma 14, l.fall. A tale comunicazione non osta il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014, che riferisce l’effetto interruttivo della comunicazione del testo integrale alle sole impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ. attivate su impulso di controparte. La norma codicistica non incide sulle disposizioni derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria. Il meccanismo risponde alle esigenze di celerità del procedimento fallimentare e opera per il periodo successivo alla modifica dell’art. 45, disp. att. cod. proc. civ. ad opera dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012.
Il Fatto
Un amministratore e liquidatore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dal Tribunale, proponeva reclamo ai sensi dell’art. 18 l.fall. avverso la dichiarazione di fallimento. La Corte d’Appello rigettava il reclamo. Su ricorso dello stesso soggetto, la Cassazione accoglieva l’impugnazione con rinvio.
Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello dichiarava l’estinzione del processo per tardiva riassunzione. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Nessuna delle parti intimate si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via pregiudiziale la tardività e la conseguente inammissibilità del ricorso. Il ricorrente stesso ha dichiarato che la sentenza impugnata gli è stata comunicata dalla cancelleria il 14/10/2022, mentre le notifiche del ricorso sono avvenute a mezzo PEC il 21/12/2022, oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 18, comma 14, l.fall.
La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall. mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione.
A tale conclusione non osta il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014. La norma codicistica, secondo cui la comunicazione del testo integrale da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte. Essa non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
Il meccanismo risponde alle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, giustificando che la conoscenza legale del provvedimento impugnabile sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione. La Corte precisa che tale principio opera solo per il periodo successivo alla modifica dell’art. 45, disp. att. cod. proc. civ. ad opera dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento.
Il rilievo della tardività ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi. La mancata costituzione delle parti intimate esclude la pronuncia sulle spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso.
Nota della Redazione
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