Esclusione del socio di cooperativa e ricostituzione automatica del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. I n. 6120 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare dall’adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce conseguenza necessitata ex lege, oppure dall’adozione di un formale atto di licenziamento. Solo in quest’ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi è spazio per l’esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che, annullata la delibera di esclusione per difetto di specifica contestazione degli inadempimenti, la pronuncia di ricostituzione dei rapporti mutualistici e del rapporto di lavoro è meramente conseguenziale e rientra nei poteri dell’arbitro. La nullità del lodo per decisione su questioni eccedenti la convenzione di arbitrato non è deducibile se la parte non ha eccepito in sede arbitrale che le conclusioni della controparte esorbitavano dai limiti della convenzione, come richiesto dall’art. 817, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un socio lavoratore di una società cooperativa sociale impugnava davanti alla camera arbitrale la delibera con cui il consiglio di amministrazione aveva disposto la sua esclusione, deducendo che la raccomandata di comunicazione era priva di qualsiasi motivazione e non gli aveva consentito di predisporre un’adeguata difesa.

L’arbitro unico annullava la delibera, dichiarava la ricostituzione dei rapporti mutualistici preesistenti e rigettava la domanda risarcitoria perché non provata. La cooperativa impugnava il lodo per nullità; la Corte d’appello rigettava l’impugnativa. Ricorreva quindi in cassazione con due motivi, resistiti dall’erede del socio nel frattempo deceduto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2533 cod. civ., sostenendo che la delibera presentava tutti i requisiti di validità e che la norma non contempla un obbligo di motivazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente si è limitato ad asserire la legittimità della delibera, rispondente al modello legale, senza argomentare in modo specifico come la sentenza impugnata contrastasse con la norma o con l’interpretazione di legittimità.

Il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme violate, ma con argomentazioni intellegibili ed esaurienti, senza limitarsi a giustapporre alle ragioni della sentenza quelle del ricorrente. Richiamati sul punto Cass. n. 24298 del 2016, Cass. n. 16700 del 2020, Sezioni Unite n. 23745 del 2020 e Cass. n. 18998 del 2021.

Il secondo motivo, per violazione dell’art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte d’appello aveva rilevato — senza specifica impugnazione sul punto — che la cooperativa non aveva dedotto in sede arbitrale che le conclusioni della controparte eccedevano la convenzione di arbitrato; il lodo non poteva quindi essere impugnato per tale ragione, in forza dell’art. 817, ultimo comma, cod. proc. civ.

Nel merito, la censura è infondata. La pronuncia sul ripristino del rapporto di mutualità e di lavoro è meramente conseguenziale all’accertata illegittimità della delibera di esclusione. La Corte ha ribadito il principio secondo cui l’estinzione del rapporto di lavoro del socio può derivare dalla delibera di esclusione, quale conseguenza necessitata ex lege, oppure da un formale licenziamento; solo in quest’ultimo caso operano le tutele connesse alla cessazione del rapporto, richiamando Cass. n. 35341 del 2021. Nella specie, annullata la delibera perché non fondata su specifiche ragioni, l’annullamento ha determinato necessariamente la ricostituzione dei rapporti mutualistici e di lavoro, connessi funzionalmente allo status di socio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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