Legge straniera e sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 24187 del 29.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice italiano applica una legge sostanziale straniera, la disciplina processuale resta quella dell’ordinamento dello Stato munito di giurisdizione. Ne deriva che in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando sia sorretto da motivazione logica e congrua. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte fuori dei poteri officiosi; è invece inammissibile la censura che contesti il maggior convincimento attribuito ad alcune prove rispetto ad altre. Il mancato completamento di una rogatoria internazionale non integra causa di nullità processuale, se non sono allegati elementi specifici e univoci che la qualifichino come indispensabile ai fini della decisione.

Il Fatto

Un coniuge propone domanda di divorzio davanti al Tribunale di Ragusa, dopo che la moglie, trasferitasi in Italia, gli aveva comunicato di non voler fare ritorno nel Regno Unito. La convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Le Sezioni Unite accertano con ordinanza n. 11583/2019 la giurisdizione italiana, in forza dei criteri alternativi del Reg. Ue n. 2201/2003.

Riassunta la causa, il tribunale pronuncia divorzio applicando la legge inglese e conferma un assegno divorzile di 1400,00 euro mensili. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 818/2024, conferma la decisione e riforma solo il capo sull’assegnazione della casa coniugale, riconoscendo la giurisdizione italiana. Il marito ricorre per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 21, 23 e 25 del Matrimonial Causes Act del 1973.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la ricostruzione delle prove e contesta i redditi tratti dalle società estere, la sussistenza di una società pakistana, la condotta della ex moglie e il mancato esperimento della rogatoria internazionale. Il quadro normativo di riferimento è pacifico: si applica la legge inglese e, in particolare, l’art. 25 del Matrimonial Causes Act, che enumera i criteri per individuare la soluzione economica più equa, senza ordine gerarchico tra gli indici.

La Corte rileva che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il diritto straniero e valutato le circostanze dedotte. Il giudice del merito ha accertato l’assenza di prova sulle reciproche responsabilità nella crisi coniugale, l’elevato tenore di vita matrimoniale, la disoccupazione della ex coniuge, la sua ridotta capacità lavorativa e la rilevante disparità reddituale tra le parti.

Di fronte a questa motivazione, il ricorrente ripropone mere contestazioni di fatto, prospettando una ricostruzione alternativa delle consistenze patrimoniali. Il ragionamento non è condivisibile: anche quando il giudice applica una legge sostanziale straniera, la disciplina processuale è quella dello Stato munito di giurisdizione. In sede di legittimità resta quindi precluso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ogni riesame del merito delle risultanze istruttorie.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul diverso peso di convincimento attribuito alle prove, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 20867/2020).

Quanto alla rogatoria internazionale, il suo mancato completamento non integra causa di nullità processuale, non essendo allegati né provati elementi specifici e univoci da cui desumere la violazione della normativa straniera e l’omessa acquisizione di prove indispensabili. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte soccombente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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