Classamento in E escluso per aree di stoccaggio non strumentali (Cass. civ. Sez. V n. 21790 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito nella legge n. 286 del 2006, va letto alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949. Ai fini dell’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 non è sufficiente il difetto di autonomia funzionale e reddituale: occorre altresì che il cespite sia strumentale al servizio pubblico. Restano estranei a tale categoria i magazzini e le aree di deposito per lo stoccaggio di container o merci in genere, essendo decisiva la destinazione del bene ad un’attività svolta secondo parametri economico-imprenditoriali, a prescindere dall’eventuale interesse pubblico perseguito.

Il Fatto

Una società titolare di un complesso interportuale impugnava due avvisi di accertamento catastale con cui l’amministrazione aveva rideterminato classamento e rendita di un’area asfaltata servita da raccordi stradali, adibita al carico, scarico e movimentazione merci, nonché di un’area destinata allo stoccaggio merci. I ricorsi erano stati rigettati in primo grado.

La CTR Toscana accoglieva l’appello, ritenendo applicabile la categoria E/1 per difetto di autonomia funzionale e reddituale dei cespiti rispetto al complesso interportuale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo; la società resisteva con controricorso. Esperita la proposta di definizione accelerata, la ricorrente invocava la decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 61 e ss. del d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell’art. 2, commi 40 e 41, del d.l. n. 262 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che possono considerarsi strumentali solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio pubblico di trasporto.

La Sezione ritiene il motivo fondato, richiamando la propria ordinanza n. 27544 del 23.10.2024, resa su fattispecie del tutto sovrapponibile. Il Collegio chiarisce che, alla luce della norma, per l’inquadramento nella categoria E/1 occorre non solo il difetto di autonomia funzionale e reddituale, ma anche la strumentalità al servizio pubblico. Richiamando la sentenza n. 12741 del 23.05.2018 e l’ordinanza n. 2004 del 2019, si afferma che decisiva è la destinazione del cespite ad un’attività svolta secondo parametri economico-imprenditoriali, restando irrilevante l’eventuale destinazione anche ad attività di pubblico interesse.

La distinzione operata è netta: gli spazi di sosta veicoli adibiti al servizio pubblico e i parcheggi ad uso del personale dipendente sono strettamente strumentali alle funzioni coerenti con la destinazione d’uso dell’interporto; non altrettanto vale per i magazzini e le aree di deposito per stoccaggio di container o merci. Nel caso concreto, per stessa ammissione della contribuente, si tratta di aree scoperte utilizzate per lo stoccaggio di merci in transito, in particolare per un traffico di autovetture nuove in importazione.

Il Collegio valorizza la ordinanza n. 5070 del 21.02.2019, secondo cui gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche possono essere classificati come mezzi pubblici di trasporto, con accatastamento in categoria E, ove siano funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività. Nel caso in esame l’attività di stoccaggio delle auto, in attesa della rispedizione alle destinazioni finali, non è funzionale a tali esigenze.

Quanto alle aree portuali, richiamata l’ordinanza n. 10674 del 17.04.2019 e la sentenza n. 23067 del 17.09.2019, si ribadisce che l’imposizione è fondata sul criterio della funzione e non su quello dell’ubicazione, con la conseguenza che il censimento impone l’accertamento dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in differente composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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