Inammissibile il ricorso che chiede il riesame del merito probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 21792 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove e non per contestare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Parimenti, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se la regola di giudizio sull’onere probatorio è applicata a una parte diversa da quella onerata, non se si contesta il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie. La conformità della decisione alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. integra un’ipotesi normativa di abuso del processo, con le conseguenze sanzionatorie dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Due professionisti convennero in giudizio l’ente per il diritto allo studio, chiedendo l’indennizzo per ingiustificato arricchimento derivante da prestazioni professionali rese in esecuzione di un contratto dichiarato nullo per difetto di forma scritta. La domanda fu accolta in primo grado e la decisione confermata in appello.

La Cassazione, con precedente pronuncia, enunciò il principio secondo cui l’indennizzo non può essere determinato, neppure indirettamente, in base alla tariffa professionale. In sede di rinvio la Corte d’appello rideterminò l’importo, escluse le voci non provate e condannò i professionisti a restituire l’eccedenza. Avverso tale sentenza è stato proposto il ricorso, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la valutazione sulle spese sostenute per l’opera dei collaboratori. La Corte ha rilevato che, nonostante la formale deduzione del vizio di violazione di legge, il mezzo sollecitava una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, chiamando indebitamente la Corte di legittimità al riesame delle risultanze istruttorie. Ha richiamato, sul punto, le Sezioni Unite n. 34476 del 2019. Ha inoltre rilevato la violazione del principio di specificità e autosufficienza, per il riferimento a documenti non riprodotti né localizzati negli atti di causa.

Il secondo motivo incorreva negli stessi vizi. La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è denunciabile solo quando il giudice disattenda il principio della libera valutazione delle prove, non quando si lamenti un cattivo esercizio del prudente apprezzamento: non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la violazione si configura solo se l’onus probandi sia attribuito a parte diversa da quella onerata.

Quanto all’art. 6 della legge n. 143 del 1949, la Corte ha osservato che la norma, alla lettera b), riferisce le spese compensabili a esborsi effettivamente sostenuti, che il professionista è tenuto a dimostrare; accertamento di merito, nella specie, compiuto con esito negativo.

Il terzo motivo concerneva il giudicato interno formatosi sul difetto di legittimazione. La Corte ha precisato che, riguardando la legittimazione ad causam, il giudicato non si estendeva all’effettiva titolarità del rapporto, il cui accertamento atteneva al merito ed era rimasto impregiudicato nel giudizio di rinvio.

Nel sollecitare la decisione, i difensori non hanno svolto argomentazioni nuove. La Corte ha confermato l’inammissibilità, condannando i ricorrenti alle spese e applicando le conseguenze dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis cod. proc. civ., per l’abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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